Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/41: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sulla protezione dei marchi) dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche · 25 pagine

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Glarner Alpkäse) oppure comprende regioni di montagna (p. es. Vacherin Mont-d'Or e Sbrinz). La prevista adesione della Svizzera all'Atto di Ginevra contribuisce quindi a tenere viva l'attività economica in queste regioni, a vantaggio anche dei comuni e dei Cantoni interessati.

6.3 Ripercussioni per l’economia

6.3.1 Necessità e possibilità di un intervento statale

Le indicazioni geografiche hanno una funzione economica analoga a quella dei marchi: forniscono ai consumatori un’indicazione sulla qualità, ma anche sulla provenienza di un prodotto. In assenza di protezione, chiunque può sfruttare la buona reputazione di una denominazione anche senza avervi contribuito. Un’indicazione geografica non protetta rischia inoltre di diventare generica, ossia di perdere il legame con il luogo di provenienza, come è, per esempio, successo con le designazioni «Camembert» e «Wienerli». Senza protezione verrebbe meno l’incentivo a investire nella reputazione e quindi nella qualità dei prodotti. Questo causerebbe un’anomalia del mercato: prodotti di qualità elevata con un valore aggiunto importante sparirebbero dalla circolazione.

I titoli di protezione quali i marchi e le indicazioni geografiche consentono perlopiù di prevenire questa anomalia. Proprio come la protezione conferita dai marchi, quella conferita alle indicazioni geografiche comporta dei costi sia per lo Stato sia per i produttori interessati. Tali costi sono in parte riconducibili alla validità territoriale di questi titoli: per estendere la protezione di un’indicazione geografica protetta in Svizzera a dieci Paesi è in genere necessario avviare dieci procedure, ogni volta nella lingua nazionale del Paese nel quale si intende proteggere l’indicazione. Succede quindi che i costi delle diverse procedure siano troppo elevati e che alcuni attori sfruttino indebitamente i mercati d’esportazione senza che sia possibile intervenire giuridicamente, oppure che un’indicazione geografica sia percepita, nel tempo, come nome generico e che non si possa fare nulla per contrastare questo sviluppo.

Per ridurre i costi cagionati dalle procedure nazionali nei diversi Paesi, per gli altri titoli di protezione (marchi, brevetti e design) sono state introdotte delle procedure di registrazione internazionale che consentono di chiedere la protezione sul territorio di tutti gli Stati membri (o di una parte degli Stati membri) con un unico deposito presso un ufficio centralizzato, l’OMPI. Per i brevetti si tratta del PCT47, per i marchi dell’Accordo o del Protocollo di Madrid48 e per i design dell’Accordo dell’Aja49. Con l’adesione della Svizzera all’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona si vuole consentire agli aventi diritto svizzeri di beneficiare di una protezione internazionale anche nell’ambito delle indicazioni geografiche con una riduzione degli ostacoli burocratici e quindi dei costi legati alle procedure per tutelare le indicazioni geografiche dalle utilizzazioni abusive all’estero. L’adesione è auspicabile dal momento che i benefici in termini di efficacia sono superiori ai costi aggiuntivi generati.

6.3.2 Ripercussioni per singoli gruppi della società

Produttori svizzeri

L’adesione all’Atto di Ginevra, con la conseguente riduzione dei costi di registrazione, comporta chiari vantaggi per i produttori svizzeri, in particolare nei mercati nei quali una registrazione nazionale sarebbe poco redditizia a causa di volumi di vendita limitati o nei quali la registrazione è essenzialmente tesa a evitare che l’indicazione diventi generica. Grazie alla riduzione dell’onere, anche i produttori che non hanno mai esportato e non hanno quindi mai chiesto la protezione di indicazioni geografiche all'estero avranno la possibilità di adottare strategie più internazionali.

L’adesione della Svizzera non comporterà per le aziende costi amministrativi o di adeguamento supplementari, fatte salve le eventuali tasse d’esame applicate dai membri dell’Accordo di Lisbona. Le aziende sarebbero chiamate a sostenere delle spese (spesso più elevate) anche nel caso di una registrazione nazionale diretta. Non è inoltre escluso che si assista a processi di sostituzione nel mercato indigeno. È infatti possibile che, a seguito dell’adesione della Svizzera all’Accordo di Lisbona, un numero crescente di prodotti di provenienza estera protetti da un’indicazione geografica riconosciuta venga a sostituirsi, nel mercato svizzero, ai prodotti di alta gamma.

Secondo i dati forniti dall’Associazione svizzera DOP-IGP, nel 2016 erano 21 i prodotti registrati come DOP e 12 quelli registrati come IGP, per una cifra d’affari pari a 900 milioni di franchi, ossia a quasi il 3 per cento del valore di produzione lordo totale delle derrate alimentari svizzere nell’anno considerato. Il formaggio da solo ha quindi generato più di due terzi del totale della cifra d’affari. Quasi la metà del formaggio DOP prodotto era destinata all'esportazione. Anche la quota di esportazioni di formaggi DOP ammontava a circa la metà del totale di formaggio esportato (DOP e non DOP). All’estero, i formaggi DOP svizzeri (quali Gruyère, Tête de Moine, Fromage de Bellelay e Emmentaler) sono spesso oggetto di contraffazione e questo comporta il rischio che la rispettiva denominazione diventi generica. In numerosi mercati d'esportazione le vendite sono ancora deboli, il che rende sproporzionatamente onerose la procedura di registrazione prima e l’attuazione dei diritti poi. Una riduzione dei costi di registrazione a seguito dell’entrata in vigore dell’Atto di Ginevra potrebbe invece rendere proficua la protezione delle indicazioni geografiche. La registrazione effettuata mediante questo strumento

47 RS 0.232.141.1

48 RS 0.232.112.2

49 RS 0.232.121.2