Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/41: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sulla protezione dei marchi) dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche · 25 pagine

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territorio svizzero. Tale disposizione permette all’IPI, previa approvazione del Consiglio federale, di fissarne l’importo all’interno dell’ordinanza dell’IPI sulle tasse44.

Lettera a: in ragione del numero relativamente modesto di denominazioni d’origine e indicazioni geografiche svizzera che saranno oggetto di una domanda di registrazione internazionale e del fatto che tali denominazioni e indicazioni sono già state sottoposte, in linea di principio, a un esame relativo al contenuto, l’IPI rinuncerà, almeno in un primo tempo, alla riscossione di una tassa nazionale per la trasmissione di tali domande all’Ufficio internazionale.

Lettera b: la Svizzera rinuncerà anche, almeno in un primo tempo, alla possibilità prevista dall’Atto di Ginevra di riscuotere una tassa individuale di importo inferiore a quello previsto dalla legislazione nazionale per la registrazione di una DOP/IGP (cfr. art. 7.4 dell’Atto di Ginevra) presso il depositante o i beneficiari della denominazione d’origine o dell’indicazione geografica straniera per coprire i costi dell’esame relativo al contenuto della registrazione internazionale effettuato dall’IPI. Occorre d’altronde osservare che, non essendo prevista in Svizzera alcuna tassa per la registrazione presso l’UFAG di DOP/IGP di prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati, il Paese non potrebbe comunque pretendere il pagamento di una tassa individuale per denominazioni d’origine e indicazioni geografiche di prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati, ossia per la maggior parte delle registrazioni internazionali. Non è tuttavia esclusa l’eventualità che l’IPI si avvalga della possibilità prevista dalla presente disposizione e notifichi in un secondo momento la sua intenzione di riscuotere una simile tassa.

Lettere c e d: una tassa sarà riscossa dall’IPI nel caso di fattispecie paragonabili alle procedure di opposizione nel diritto dei marchi, ossia di domande di rifiuto degli effetti di una registrazione internazionale sul territorio svizzero o di domande di concessione di un periodo di transizione (art. 50c cpv. 3), nel qual caso l’IPI dovrà procedere a un esame relativo al contenuto e alla forma, a uno o più scambi di allegati e all’elaborazione di una decisione. Vista la natura gravosa del compito e al fine di evitare domande infondate e cavillose, l’IPI prevede quindi di riscuotere in questo contesto una tassa dall’importo pari a quello della tassa di opposizione in materia di marchi, ossia 800 franchi. Quanto alle prescrizioni relative alla restituzione della tassa, anche queste saranno riprese pari pari da quelle valide per la procedura di opposizione in materia di marchi (cfr. art. 24 OPM). Come già menzionato nel commento alla lettera b, l’esame ex officio da parte dell’IPI delle registrazioni internazionali non è soggetto al pagamento di una tassa da parte del depositante della denominazione d’origine o dell’indicazione geografica straniera.

Le tasse riscosse dall’Ufficio internazionale sono riportate in modo esaustivo nell’Atto di Ginevra (cfr. commenti all’art. 7). È per questa ragione che si è deciso di non indicarle nella legge. Queste tasse, in particolare la tassa unica di deposito, devono essere pagate dai beneficiari stessi direttamente all’Ufficio internazionale (cfr. commenti alla regola 8) e l’IPI non ha alcun ruolo in questo contesto.

6 Ripercussioni

6.1 Ripercussioni per la Confederazione

6.1.1 Ripercussioni finanziarie

I costi di gestione dell'Accordo di Lisbona sono attualmente coperti dall'OMPI. Ciò dovrebbe valere, in linea di principio, anche per l'Atto di Ginevra. Tuttavia, il finanziamento dei sistemi internazionali di registrazione è oggetto di dibattito in seno all’OMPI; alcuni Paesi ritengono che ciascun sistema dovrebbe avere un bilancio in pareggio, vale a dire che le spese relative a ciascun sistema dovrebbero essere interamente coperte dalle tasse riscosse e, se necessario, dai contributi speciali dei membri del sistema in questione. In questo caso, i contributi speciali dei membri sarebbero calcolati secondo una ripartizione ponderata in base alle diverse classi di contributi generali nel bilancio dell'OMPI (cfr. commento all'art. 24 dell'Atto di Ginevra) e, eventualmente, in base al numero di registrazioni internazionali di ciascun membro. In linea di principio, maggiore sarà il numero dei membri dell'Unione di Lisbona, minore sarà l'importo dei contributi speciali dovuto da ciascun membro. Se la situazione dovesse evolvere in questa direzione, ossia se i membri dell'Unione di Lisbona fossero chiamati a coprire i costi di gestione del sistema con contributi speciali, il contributo biennale della Svizzera potrebbe ammontare, nella configurazione meno favorevole, a un massimo di 150 000 franchi. In questo caso, il contributo sarebbe coperto in parti uguali dall'UFAG e dall'IPI. L’UFAG finanzierebbe la sua parte per mezzo del proprio bilancio. L'IPI, in quanto unità decentrata della Confederazione, tiene una contabilità propria e copre interamente le proprie spese attraverso le tasse riscosse per i titoli di protezione.

6.1.2 Ripercussioni sull’effettivo del personale

Non è previsto alcun aumento dell'effettivo del personale dell’UFAG. Da un lato, è molto probabile che, per le indicazioni geografiche delle Parti contraenti dell'Atto di Ginevra sia più interessante ottenere la protezione in Svizzera mediante la registrazione internazionale, piuttosto che con una domanda di registrazione in uno dei due registri nazionali delle DOP e delle IGP. Si prevede quindi una riduzione dell’onere legato all'elaborazione di domande di registrazione di DOP e IGP estere45. D'altro canto, la gestione dell'Atto di Ginevra per la Svizzera (trasmissione delle domande di registrazione internazionale preparate dalle organizzazioni di categoria, dai Cantoni o dai titolari e decisioni relative agli effetti delle registrazioni internazionali estere) sarà garantita dall'IPI senza conseguenze sull’effettivo del personale della Confederazione.

6.2 Ripercussioni per i Cantoni e i comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

Già il messaggio concernente il pacchetto agrario 9546 statuiva che dare la possibilità ai produttori e ai trasformatori di impiegare un nome geografico per i loro prodotti fosse un elemento centrale nella dinamica dello sviluppo regionale. Il territorio geografico di numerose DOP e IGP si situa per la maggior parte nelle regioni di montagna (p. es. L’Étivaz e

44 RS 232.148

45 Nel 2013 l'UFAG ha accettato una domanda di registrazione diretta della IGP Café de Colombia.

46 Cfr. FF 1995 IV, 610.