Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/41: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sulla protezione dei marchi) dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche · 25 pagine

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Si ritiene quindi che l’adesione all’Atto di Ginevra avrà verosimilmente un impatto positivo anche per i consumatori.

Amministrazione

L’Atto di Ginevra propone un quadro giuridico consolidato per l'estensione della protezione delle indicazioni geografiche a tutti gli Stati membri dell’Accordo. L’adesione della Svizzera renderebbe superflua la negoziazione di trattati bilaterali tesi alla protezione delle indicazioni geografiche con questi Paesi, dal momento che sarà possibile ricorrere al registro e alla protezione derivanti dal sistema di Lisbona. Visto che i costi per negoziare un accordo bilaterale ammontano a circa 250 000 franchi, l’adesione all’Atto di Ginevra permetterà altresì di ridurre i costi dell’Amministrazione.

Come illustrato al capitolo 6.1.1, è tuttavia possibile che la Confederazione debba sostenere costi supplementari, tra cui, in particolare, il contributo alle spese fisse del sistema di Lisbona, che dipenderà essenzialmente dal numero di Stati che aderiranno all’Atto. A queste condizioni l’adesione della Svizzera all’Atto di Ginevra graverà presumibilmente sul bilancio della Confederazione con un importo di circa 75 000 franchi all’anno.

Il bilancio dovrebbe quindi essere positivo anche per i contribuenti. Quanto agli accordi bilaterali, l’Amministrazione potrebbe concentrarsi sui Paesi che non aderiranno al sistema di Lisbona con un risparmio non indifferente. Non si dimentichi poi che il contributo teso a coprire le spese fisse del sistema di Lisbona si ridurrà con ogni nuova adesione.

6.3.3 Ripercussioni per l’economia in generale

Le analisi presentate per i diversi gruppi interessati evidenziano che l’adesione della Svizzera all’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona avrebbe conseguenze positive per ciascuno di essi e, perlomeno a medio termine, comporterebbe risparmi importanti nei settori pubblico e privato. Per i produttori la sostanziale riduzione dei costi dovrebbe ampiamente compensare l’effetto di sostituzione riconducibile all’arrivo sul mercato svizzero di nuovi prodotti di qualità dotati di indicazione geografica di provenienza estera. I consumatori beneficerebbero di un'offerta più ampia di prodotti indigeni e di provenienza estera di qualità beneficiando al contempo di una riduzione del rischio d’inganno e di utilizzi abusivi. Anche per le regioni rurali l'adesione avrebbe conseguenze positive, dal momento che comporterebbe un aumento delle possibilità di esportazione per i produttori, che, nel caso dei prodotti dotati di indicazione geografica, sono perlopiù PMI agricole. Inoltre, l’Amministrazione potrebbe in futuro concentrarsi maggiormente sulla negoziazione di accordi bilaterali con i Paesi che decidono di non aderire all’Accordo di Lisbona per motivi sistematici, ma che sono mercati di distribuzione importanti per i produttori svizzeri.

Per una piccola economia aperta come la Svizzera, che necessita di condizioni favorevoli per esportare i propri prodotti, l'adesione all’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona comporta quindi vantaggi notevoli. Maggiore sarà il numero di Paesi che aderiranno all’Atto, minori saranno i costi fissi per la Confederazione e maggiori i vantaggi per i produttori di prodotti dotati di indicazione geografica.

7 Aspetti giuridici

7.1 Costituzionalità

7.1.1 Atto di Ginevra

Ai sensi dell'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale57 (Cost.) gli affari esteri competono alla Confederazione. Il Consiglio federale firma e ratifica i trattati internazionali (art. 184 cpv. 2 Cost.) e li sottopone per approvazione all'Assemblea federale; in virtù dell’articolo 166 capoverso 2 Cost. sono esclusi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (cfr. anche art. 24 cpv. 2 LParl58 e art. 7a cpv. 1 LOGA59). Nella fattispecie, non è questo il caso.

7.1.2 Modifica della LPM

La LPM è modificata in virtù dell’articolo 141a capoverso 2 Cost., che consente all’Assemblea federale di includere nel decreto di approvazione di un trattato internazionale le modifiche legislative necessarie per l'attuazione del trattato60. Tale disposizione non si limita alla legislazione di applicazione obbligatoria, ma include tutte le modifiche di legge necessarie per l’attuazione del trattato61. Nella fattispecie, i nuovi articoli 50c–50f LPM consentono l’attuazione dell’Atto di Ginevra sul territorio svizzero.

La competenza della Confederazione di legiferare in materia di indicazioni geografiche è dedotta dall’articolo 122 Cost.

7.1.3 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

L’Atto di Ginevra è compatibile con gli impegni della Svizzera nel quadro dell’OMC e con i suoi altri impegni internazionali, in particolare con quelli derivanti dagli allegati 7, 8 e 12 dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli.

57 RS 101

58 Legge del 13 dicembre 2002 sull’Assemblea federale (LParl), RS 171.10

59 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA), RS 172.010

60 Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale del 20 novembre 1996 (FF 1997 I 1, 442).

61 Cfr. versione in tedesco del messaggio concernente la revisione della Costituzione federale del 20 novembre 1996 (FF 1997 I 1, 476).