Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/41: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sulla protezione dei marchi) dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche · 25 pagine

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Art. 5 Domanda

La domanda di registrazione internazionale deve essere depositata presso l’Ufficio internazionale (art. 5.1).

L’alinea 2 dispone che la domanda è depositata dall’Autorità competente in nome e per conto dei beneficiari della denominazione d’origine o dell’indicazione geografica eventualmente rappresentati da una persona fisica o giuridica legittimata a far valere i diritti dei beneficiari. Con questa formulazione si intende rendere la disposizione applicabile anche a quelle fattispecie in cui i beneficiari non sono i titolari del diritto, come nel caso delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche svizzere, e a quelle fattispecie in cui i beneficiari sono rappresentati dal titolare di un marchio.

L’alinea 3 prevede la possibilità per i beneficiari di depositare direttamente la domanda di registrazione internazionale, a condizione che la legislazione della Parte contraente d’origine lo consenta. L’obiettivo è essenzialmente quello di permettere al titolare di un marchio di poter procedere a una registrazione internazionale senza dover passare per il tramite delle Autorità competenti della Parte contraente d’origine29. Del resto, alcuni Paesi che proteggono le indicazioni geografiche nell’ambito del diritto sui marchi non verificano che l’indicazione sia conforme alla definizione di cui all’articolo 22.1 dell’Accordo TRIPS. Ne consegue che questi Paesi non intendono assumersi la responsabilità di una domanda di registrazione internazionale per la quale non sia stato verificato, a livello nazionale, che la denominazione e l’indicazione corrisponda alle rispettive definizioni di «denominazione d’origine» e «indicazione geografica» di cui all’articolo 2. Inoltre, questi stessi Paesi sono restii a prendere in considerazione l’idea di proteggere una registrazione internazionale che non sia stata richiesta dal titolare formale di un diritto di proprietà intellettuale, che è proprio il caso che si verificherebbe se a presentare la pertinente domanda fosse l’Autorità competente di una Parte contraente. Ora, la legislazione di molti Paesi, come la Svizzera, non riconosce un titolare del diritto di registrazione di DOP e IGP, bensì solamente beneficiari di tali diritti. Con l’articolo 5.3 si intende pertanto, in primo luogo, garantire la compatibilità del sistema di registrazione di Lisbona con le legislazioni che non prevedono titoli di proprietà per le indicazioni geografiche. Attualmente, non è in programma l’adesione all’Atto di Ginevra di nessuno dei Paesi interessati ed è quindi prematuro modificare in questo senso la legislazione svizzera. Del resto, l’articolo 5.3)b) prevede che una Parte contraente possa rendere in qualsiasi momento una dichiarazione relativa alla possibilità per i beneficiari di presentare direttamente una domanda di registrazione. Per il momento, la Svizzera rinuncia quindi a ricorrere a questa possibilità.

L’alinea 4 prevede la possibilità di una domanda congiunta di due Parti contraenti nel caso in cui l’area geografica della denominazione d’origine o dell’indicazione geografica si estenda sul territorio di queste due Parti. Per presentare una simile domanda congiunta, è necessario che le Parti contraenti raggiungano un accordo e designino un’Autorità competente a tal fine. Quanto alla Svizzera, tale possibilità potrebbe trovare applicazione nel caso di quelle DOP (p. es. Rheintaler Ribel) che si estendono anche al territorio del Liechtenstein, a condizione che quest’ultimo aderisca a sua volta all’Atto di Ginevra. Al di là di questa possibilità, nulla impedisce comunque che una denominazione d’origine e un’indicazione geografica siano oggetto di due distinte domande di registrazione internazionale presentate dalle Parti contraenti interessate o, nel caso in cui soltanto uno dei Paesi interessanti sia Parte contraente del presente Atto, di una domanda di registrazione internazionale presentata da questa stessa Parte a nome dei soli beneficiari situati sul territorio di quest’ultima.

Ai sensi dell’alinea 5, la domanda deve contenere obbligatoriamente determinati dati. Il Regolamento precisa quali sono i dati obbligatori e quali, nel caso in cui dovesse trovare applicazione l'alinea 6, quelli facoltativi (cfr. commenti alle regole 5 e 6).

Art. 6 Registrazione internazionale

L’Ufficio internazionale procede a un esame formale, e non sostanziale, delle domande di registrazione. Una volta appurato che tutti i requisiti di forma siano soddisfatti (contenuto obbligatorio della domanda e deposito secondo le disposizioni dell’art. 5), procede quindi alla loro registrazione, pubblicazione e notifica alle Parti contraenti.

Quanto all’efficacia della registrazione internazionale, si rimanda ai commenti agli articoli 15 e 18.

Art. 7 Tasse

Le tasse riscosse dall’Ufficio internazionale comprendono una tassa unica per la registrazione internazionale (art. 7.1) nonché le tasse relative alla modifica della registrazione e alla fornitura di estratti e attestati o di ogni altra informazione scritta sul contenuto del registro (art. 7.2).

Ai sensi dell’alinea 3, l’Assemblea può stabilire la riduzione delle tasse riguardanti le registrazioni internazionali di determinate categorie di Parti contraenti. In occasione della sua 35aseduta (ottobre 2018), l’Assemblea si è accordata su una riduzione del 50 % dell’importo delle tasse per i Paesi meno sviluppati30. Tale riduzione comincerà a trovare applicazione tre anni dopo l’entrata in vigore dell’Atto di Ginevra.

Ai sensi dell’alinea 4, al momento della notifica della sua adesione all’Atto di Ginevra o in qualsiasi momento successivo, una Parte contraente può dichiarare di esigere, ai fini della protezione di una registrazione internazionale sul suo territorio, il pagamento di una delle due tasse seguenti o di entrambe queste tasse: una tassa individuale a copertura dei costi di esame sostanziale della registrazione internazionale il cui ammontare non può essere superiore all’equivalente previsto per una domanda di registrazione dalla legislazione nazionale e una tassa amministrativa connessa all’uso, da parte dei beneficiari, della denominazione d’origine e dell’indicazione geografica nel territorio della Parte contraente. Per i motivi addotti nel commento al progetto di modifica della LPM (art. 50f), la Svizzera non esigerà nessuna di queste tasse al momento della sua adesione all’Atto di Ginevra.

29 In conformità con il rapporto del Gruppo speciale adottato il 25 aprile 2005 dall’Organo di composizione delle controversie dell’OMC nella causa DS 290 «Comunità Europea – Protezione dei marchi e delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli e alimentari» avviata dagli Stati Uniti e dall’Australia in relazione al Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari.

30 Sotto-categoria dei Paesi in via di sviluppo istituita dall’Organizzazione delle Nazioni Unite e di cui facevano parte, il 1° gennaio 2019, 47 Paesi.