Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/41: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sulla protezione dei marchi) dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche · 25 pagine

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Regola 13 Invalidazione degli effetti di una registrazione internazionale all’interno di una Parte con-

traente

Scaduto il termine per notificare un rifiuto o una volta ritirato un rifiuto, gli effetti di una registrazione internazionale possono essere invalidati, parzialmente o totalmente, in una Parte contraente, la quale deve a tal fine notificare l’invalidazione, a patto che questa non sia più impugnabile, all’Ufficio internazionale, indicando in particolare i motivi di tale decisione. In Svizzera, a pronunciare l’invalidazione potrebbe essere chiamato un giudice civile nel quadro di una controversia.

Regola 14 Periodo di transizione accordato a Parti terze

L’alinea 2 prevede che la durata di un periodo di transizione, che prende avvio al più tardi un anno e tre mesi (o due anni e tre mesi nel caso di cui all’art. 29.4 dell’Atto di Ginevra) a decorrere dalla data di notifica della registrazione internazionale, può superare i 10 anni in casi eccezionali e non può invece mai superare i 15 anni.

Regola 16 Rinuncia alla protezione

L’Autorità competente della Parte contraente d’origine può notificare in ogni momento all’Ufficio internazionale la rinuncia, totale o parziale, alla protezione di una registrazione internazionale in una o più Parti contraenti o ritirare una simile rinuncia.

Regola 18 Rettifiche del registro internazionale

L’Ufficio internazionale procede a una rettifica, ex officio o su richiesta di una Parte contraente o dei beneficiari, nel caso in cui il registro internazionale contenga un errore relativo a una registrazione internazionale. Se la rettifica riguarda la denominazione d’origine o l’indicazione geografica stessa oppure il prodotto o i prodotti cui la denominazione d’origine o l’indicazione geografica si applica, la Parte contraente ha un anno a decorrere dalla data di ricezione della notifica relativa alla rettifica da parte dell’Ufficio internazionale per notificare che intende rifiutare la protezione.

Regola 24 Istruzioni amministrative

Le istruzioni amministrative, che hanno lo scopo di facilitare le operazioni legate al registro internazionale disciplinandone alcuni dettagli di natura tecnica, sono allestite dal Direttore generale dell’OMPI. La versione attuale delle istruzioni amministrative è entrata in vigore il 1° gennaio 2010. In particolare, tali istruzioni prevedono la messa a disposizione in formato elettronico, sul sito Internet dell’Ufficio internazionale, dei moduli previsti dal Regolamento alla luce delle modalità di comunicazione elettronica tra l’Ufficio internazionale e le Autorità competenti che intendono ricorrere a questo strumento. L’Ufficio internazionale ha preparato una bozza per istruzioni amministrative applicabili all’Atto del 1967 e all’Atto di Ginevra, che entrerà in vigore contestualmente a quest’ultimo.

4 Presentazione del testo di attuazione dell’Atto di Ginevra

4.1 Regolamentazione proposta

La revisione parziale della LPM ha lo scopo di rendere possibile l’attuazione dell’Atto di Ginevra. Queste le modifiche previste:

 creazione di una base legale per la registrazione di denominazioni d’origine e indicazioni geografiche svizzere nel

registro internazionale dell’OMPI;

 definizione dei requisiti necessari per richiedere la registrazione internazionale di una denominazione d’origine o di

un’indicazione geografica la cui area geografica d’origine è situata sul territorio svizzero;

 creazione di una base legale che definisca i motivi che possono giustificare il rifiuto degli effetti di una registrazione

internazionale (denominazione d’origine o indicazione geografica straniera) per cui è richiesta la protezione in Svizzera;

 creazione di una base legale che permetta di accordare a terzi un periodo di transizione per mettere fine all’uso della

denominazione d’origine o dell’indicazione geografica protetta in virtù di una registrazione internazionale;

 disciplinamento di quei casi in cui marchi anteriori e registrazioni internazionali coesistono e delle modalità di tratta-

mento delle domande di registrazione di marchi contenenti una denominazione o un’indicazione protetta in virtù di una registrazione internazionale;

 creazione di una base legale per la riscossione di tasse per le procedure previste dalla LPM e dalla relativa ordinanza;

 introduzione di una delega di competenze a favore del Consiglio federale che disciplini le procedure legate all’iscri-

zione nel registro internazionale dell’OMPI di denominazioni d’origine e indicazioni geografiche la cui area geografica è situata sul territorio svizzero nonché all’accettazione o al rifiuto degli effetti di una registrazione internazionale straniera in Svizzera.

Gli aspetti formali relativi alle procedure elencate di seguito saranno disciplinati nell’ambito di una modifica dell’ordinanza

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del 23 dicembre 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (OPM) :

38 RS 232.111