Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/41: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sulla protezione dei marchi) dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche · 25 pagine
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domanda di registrazione internazionale di una denominazione d’origine o di un’indicazione geografica la cui area
geografica è situata sul territorio svizzero;
rifiuto, ex officio o su domanda di terzi, degli effetti della registrazione internazionale di una denominazione d’origine
o indicazione geografica per cui è richiesta la protezione in Svizzera;
domanda per un periodo di transizione per mettere fine all’uso di una denominazione d’origine o di un’indicazione
geografica oggetto di una registrazione internazionale.
4.2 Adeguamento dei mezzi necessari
L’amministrazione dell’Atto di Ginevra andrà ad aggiungersi alle attività dell’IPI, che sarà sostenuto a tal fine dall’UFAG. Questo compito supplementare non renderà necessaria l’assunzione di nuovo personale, dal momento che le attività svolte nell’ambito del sistema di Lisbona andranno a sostituirsi a quelle finora svolte nell’ambito dei negoziati bilaterali in materia di protezione delle indicazioni geografiche, con tutti i benefici che ne conseguiranno in termini di efficacia. Inoltre, il sistema di Lisbona permetterà ai beneficiari di indicazioni geografiche svizzere di accedere in modo economico e più semplice a una protezione ottimale in numerosi Paesi.
4.3 Attuazione
4.3.1 Modalità di attuazione previste
Le disposizioni dell’Atto di Ginevra e del relativo Regolamento, direttamente applicabili, sono sufficientemente precise e dettagliate da richiedere solo qualche disposizione di attuazione. Il registro internazionale, che riporta gli effetti di ogni registrazione internazionale in ciascuna delle Parti contraenti, è amministrato dall’Ufficio internazionale (OMPI). Alcuni aspetti delle procedure nazionali e altre questioni specifiche sono disciplinati nella LPM e saranno precisati nell’OPM. Questo ai fini di aumentare la trasparenza delle operazioni relative all’amministrazione del sistema di Lisbona per la Svizzera tenendo conto delle diverse casistiche possibili.
4.3.2 Misure previste ai fini di una valutazione dell’attuazione
Attualmente non è possibile prevedere la data in cui l’Atto di Ginevra entrerà in vigore né quali Parti vi avranno aderito nel momento in cui questo inizierà ad applicarsi alla Svizzera. Mentre alcune Parti notificheranno un numero molto ridotto di registrazioni, altre potrebbero notificarne centinaia. Inoltre, nel caso dell’UE e di altri Paesi con i quali la Svizzera ha concluso accordi bilaterali in materia, il trattamento delle registrazioni internazionali già protette in Svizzera in virtù di tali accordi richiederà un numero di risorse decisamente inferiore rispetto a quelle necessarie per quelle registrazioni internazionali cui non è ancora stata accordata la protezione in Svizzera. Queste incognite non permettono al momento di prevedere quale sarà il volume di attività del sistema di Lisbona nei primi anni di partecipazione della Svizzera. Tuttavia, al fine di valutare il carico di lavoro connesso all’amministrazione di tale sistema da parte dell’IPI e di comprendere se l’attuazione prevista nel presente progetto sia adeguata e soddisfacente, si procederà a stilare un bilancio a due anni dall’entrata in vigore dell’Atto di Ginevra per la Svizzera.
5 Commento ai singoli articoli del testo di attuazione: modifiche alla legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza
Con la presente modifica sono introdotti quattro nuovi articoli al titolo 2 relativo alla registrazione internazionale delle indicazioni geografiche. Si rende quindi opportuno riorganizzare il titolo 2 sul modello del titolo 1, con un primo capitolo che raggruppa le disposizioni generali applicabili alle indicazioni di provenienza, un secondo capitolo dedicato alla registrazione nazionale delle indicazioni geografiche di prodotti non agricoli e un terzo capitolo relativo alla registrazione internazionale delle indicazioni geografiche.
Le denominazioni d’origine sono una sottocategoria delle indicazioni geografiche. Al fine di non appesantire il testo di legge, i titoli dei capitoli e degli articoli interessati fanno esclusivo riferimento alla categoria sovraordinata delle «indicazioni geografiche», ma resta inteso che nel campo di applicazione di tali disposizioni rientrano anche le denominazioni d’origine.
Capitolo 1 Disposizioni generali
Le indicazioni di provenienza sono definite e protette dagli articoli 47–49 LPM a prescindere dall’esistenza o meno di una registrazione. Le indicazioni geografiche ai sensi dell’articolo 22 dell’Accordo TRIPS sono indicazioni di provenienza particolari e sottostanno dunque alle disposizioni generali del presente capitolo.
Art. 50a Segno d’identificazione del produttore
Si tratta di una disposizione generale, di tenore identico all’ex articolo 51, che fa riferimento alle indicazioni di provenienza e non concerne la registrazione di un’indicazione geografica. Si rende pertanto necessario spostarla all’interno del capitolo 1 e, di conseguenza, assegnarle un nuovo numero.
Capitolo 2 Registrazione delle indicazioni geografiche
Le indicazioni geografiche possono essere oggetto di una registrazione in Svizzera in qualità di DOP o IGP. Una simile iscrizione è effettuata, in conformità con l’articolo 16 LAgr, nel registro tenuto dall’UFAG, qualora la denominazione