Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/41: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sulla protezione dei marchi) dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche · 25 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 13Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 23 Ufficio internazionale

Il presente articolo disciplina i compiti amministrativi e il ruolo dell’Ufficio internazionale, in particolare nell’ambito dell’Assemblea e di altre riunioni. L’Ufficio internazionale assume inoltre tutti gli altri compiti che gli vengono assegnati in virtù dell’Atto di Ginevra.

Art. 24 Finanze

Se le uscite sono costituite essenzialmente dalle spese per il personale comportate dalla gestione del sistema di Lisbona da parte dell’Ufficio internazionale, i proventi derivano essenzialmente dalle tasse percepite dall’OMPI per l’espletamento di tutte le operazioni legate alle registrazioni internazionali, così come dalle sovvenzioni versate dalle Parti contraenti [al. 2)iii)]. L’alinea 2)v) dispone che, qualora le tasse percepite e i proventi di cui ai punti i–iv non siano sufficienti a coprire le spese, l’Assemblea può prevedere contributi speciali delle Parti o qualsiasi risorsa alternativa derivante dalle Parti contraenti o dai beneficiari. In virtù dell’alinea 4, i contributi speciali che ogni Parte contraente deve versare sono determinati in funzione della rispettiva classe di appartenenza nell’ambito della Convenzione di Parigi e, su riserva della decisione dell’Assemblea, parzialmente anche in funzione del numero delle registrazioni della Parte contraente.

Al momento, in ragione del numero limitato di denominazioni d’origine, e in particolare in attesa dell'entrata in vigore dell'Atto di Ginevra, i proventi derivanti dalle tasse sono nettamente inferiori rispetto alle spese sostenute nel quadro del sistema di Lisbona. Di conseguenza, di tali spese si sta attualmente facendo carico per lo più l’OMPI, i cui proventi derivano dai servizi forniti dall’OMPI agli utenti dei sistemi di registrazione internazionale (95 % ca.), in particolare del PCT (brevetti), del sistema di Madrid (marchi) e del sistema dell’Aja (design), e dai contributi annuali degli Stati membri (5 % ca.), suddivisi in varie classi contributive. La Svizzera, dal canto suo, fa parte della classe III ed è quindi chiamata a versare al momento un contributo annuo di 683 685 franchi; importo, questo, che può essere modificato su decisione degli organi direttivi dell’OMPI.

Gli Stati membri dell’Unione stanno però discutendo delle modalità di finanziamento a lungo termine dell’Unione stessa.

L’alinea 5 prevede, analogamente all’articolo 11.7 dell’Atto del 1967, la possibilità di disporre di capitale circolante. Considerato il modesto budget dell’Unione all’epoca, nel 1976, l'Assemblea aveva deciso di rinunciare all’istituzione di un simile fondo. Nel 2015, la questione era stata nuovamente oggetto di discussioni che non avevano però portato a decisioni concrete. Nel caso in cui un simile fondo dovesse essere istituito, ogni Stato membro dovrebbe versare un contributo determinato dalle Parti contraenti del sistema di Lisbona. A breve termine, l’istituzione di un simile fondo resta comunque poco probabile.

L’alinea 7 prevede che la verifica dei conti possa essere effettuata da uno o più Stati membri o da controllori esterni. Secondo il regolamento finanziario dell’OMPI, tale funzione incombe al revisore esterno dell’organizzazione.

Art. 25 Regolamento

I dettagli per l’attuazione dell’Atto di Ginevra sono stabiliti nel Regolamento, che può essere emendato dall’Assemblea, a seconda dei casi, all’unanimità o a maggioranza qualificata di tre quarti.

Art. 27 Emendamento di taluni articoli da parte dell’Assemblea

L’Atto di Ginevra può essere emendato soltanto da parte di una conferenza diplomatica delle sue Parti contraenti. Gli articoli 22–24 e 27 possono invece essere emendati anche dall’Assemblea a maggioranza qualificata di tre quarti o di quattro quinti a seconda dei casi.

Art. 28 Condizioni e modalità per divenire parte del presente Atto

Rispetto all’Atto del 1967, con il presente Atto sono state introdotte delle disposizioni riguardanti l’adesione di organizzazioni intergovernative competenti per l’ottenimento di titoli di protezione per le indicazioni geografiche come l’UE o l’Organizzazione africana della proprietà intellettuale. Anche se un’organizzazione intergovernativa ha la competenza esclusiva in materia di registrazione delle indicazioni geografiche, i suoi Stati membri possono aderire all’Atto di Ginevra, il che significa che gli Stati membri dell’UE e dell’OAPI continueranno a essere Parti contraenti dell’Atto del 1967 anche dopo una loro eventuale adesione all’Atto di Ginevra.

Art. 29 Data a decorrere dalla quale sono valide le ratifiche e le adesioni

L’alinea 2 prevede che l’Atto di Ginevra entrerà in vigore tre mesi dopo il deposito, da parte di cinque Parti, dei loro strumenti di ratifica o di adesione. In virtù dell’alinea 3, le Parti che depositeranno il proprio strumento di ratifica o di adesione almeno tre mesi prima dell’entrata in vigore dell’Atto di Ginevra ne sono vincolate a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Dal canto loro, le Parti che depositeranno il proprio strumento di ratifica o di adesione dopo l’entrata in vigore dell’Atto di Ginevra ne saranno vincolate dopo tre mesi a decorrere dalla data di deposito oppure a decorrere da qualsiasi data posteriore indicata in tale strumento.

L’alinea 4 prevede che, nel caso di una Parte contraente che aderisce all’Atto di Ginevra dopo la sua entrata in vigore, il termine per la notifica di un rifiuto degli effetti di una registrazione internazionale in vigore al momento dell’adesione di tale Parte così come il periodo di transizione da questa eventualmente accordato a un terzo per mettere fine all’uso della denominazione d’origine o dell’indicazione geografica protetta in virtù dell’articolo 17 possono essere prorogati in conformità con la regola 9 del Regolamento.

Art. 32 Denuncia

La denuncia dell’Atto di Ginevra inizia ad avere effetto un anno dopo la data in cui il Direttore generale dell’OMPI ha ricevuto la notifica della Parte denunciante. L’alinea 2 garantisce che la denuncia non incide sugli effetti delle registrazioni internazionali in vigore nella Parte contraente denunciante al momento in cui la denuncia ha effetto.