Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/41: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sulla protezione dei marchi) dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche · 25 pagine

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Il sistema internazionale disciplinato dall’Accordo di Lisbona non ha riscosso il successo auspicato dai suoi propugnatori9, principalmente a causa della sua rigidità, effettiva o percepita, per quel che concerne la definizione della denominazione d’origine e delle procedure che i singoli Paesi sono chiamati ad attuare sul piano nazionale per diventarne Parti contraenti. Dopo una prima serie di adesioni, con nove nuovi membri tra il 1966 e il 1977, l’Accordo di Lisbona non ha richiamato alcun nuovo membro tra il 1977 e il 1997. Il rinnovato interesse nei confronti della tutela delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche a seguito dell’entrata in vigore dell’Accordo TRIPS nel 1995 e la cristallizzazione delle divergenze internazionali sul tema nel quadro dell’OMC, contestualmente agli sforzi dell’Ufficio internazionale per promuovere e rendere più flessibile l’Accordo, hanno dato origine a una seconda ondata di adesioni negli anni 2000, con nove nuovi membri tra il 2000 e il 2014. È su questo sfondo che è stato avviato il processo di revisione dell’Accordo di Lisbona, teso a modernizzarne il tenore e le procedure al fine di aumentarne l’attrattiva (cfr. cap. 2) e a cui ha fatto seguito una conferenza diplomatica di revisione dell’Accordo di Lisbona, che, il 20 maggio 2015, ha adottato l’Atto di Ginevra al quale si propone che la Svizzera aderisca.

1.1.3 Situazione attuale del sistema di Lisbona

Il 1° gennaio 201910 il registro di Lisbona contava 1012 denominazioni d'origine in vigore. La maggior parte delle registrazioni provengono da un numero limitato di membri: Francia, Italia e Repubblica ceca rappresentano oltre il 76 per cento delle iscrizioni. Oltre alle denominazioni d'origine di prodotti agroalimentari il registro include 120 denominazioni d'origine di prodotti non alimentari quali tappeti e pietre.

Il numero attuale di registrazioni internazionali, considerando le denominazioni il cui valore economico è significativo per il Paese d’origine, è ancora piuttosto modesto. La maggioranza dei membri dell’Accordo di Lisbona non ha ancora registrato tutte le denominazioni d'origine nel sistema di Lisbona. Il processo di revisione ha avuto un effetto frenante: prima di sottoporre le domande di registrazione i membri volevano conoscere le condizioni introdotte dall’Accordo riveduto.

Il potenziale di sviluppo del sistema di Lisbona è quindi importante: solo nell’UE ci sono oltre 3000 denominazioni protette come denominazioni d'origine o indicazioni geografiche. Diversi membri dell’OMPI, tra cui alcuni Paesi asiatici che hanno già registrato diverse indicazioni geografiche indigene, hanno dimostrato interesse nei confronti del sistema di Lisbona riveduto. Del resto, il primo Paese ad aver ratificato l’Atto di Ginevra è stato la Cambogia, il 9 marzo 2018, seguita dalla Costa d’Avorio il 28 settembre dello stesso anno.

La realizzazione di questo potenziale mediante l’Atto di Ginevra, che deve essere ratificato da cinque parti per entrare in vigore, sta prendendo più tempo del previsto a causa dei dubbi iniziali sull’adesione dell’UE e dei suoi Paesi membri. In effetti, il 17 luglio 2015, la Commissione dell’UE ha fatto ricorso contro la decisione del Consiglio del 7 maggio 2015 di designare gli Stati membri dell’UE quali negoziatori per la conferenza diplomatica di revisione dell’Accordo di Lisbona11. La Corte di giustizia dell’Unione europea si è pronunciata sul ricorso il 25 ottobre 2017, riconoscendo alla Commissione la competenza esclusiva in materia di accordi internazionali sulle indicazioni geografiche. Il 21 dicembre 2017, la Commissione ha pubblicato una «tabella di marcia» in vista di una proposta di decisione del Consiglio che autorizzasse l’adesione dell’UE all’Atto di Ginevra12, pervenuta poi il 27 luglio 201813. Il 14 marzo 2019, la Commissione, il Parlamento e il Consiglio hanno raggiunto un accordo sulle modalità di adesione dell’UE e dei suoi Stati membri, che è ora in attesa di essere approvato formalmente dal Parlamento e dal Consiglio. È verosimile che lo sblocco del processo di adesione dell’UE abbia un effetto trascinatore su un numero significativo di potenziali Parti contraenti.

1.1.4 Motivi della non adesione della Svizzera all’Accordo di Lisbona

In aggiunta alle incertezze riguardo all’entrata in vigore e all’attrattiva dell’Accordo di Lisbona nel 1958 e negli anni seguenti14, l’assenza di una legislazione nazionale che consentisse di rilasciare titoli di protezione per le denominazioni d’origine prima del 1997 ha portato la Svizzera a disinteressarsi di questo trattato internazionale e a privilegiare, negli anni Sessanta e Settanta, la negoziazione di accordi bilaterali sulle indicazioni di provenienza e le indicazioni geografiche con diversi Paesi europei15.

Negli anni 2000 l’interesse per l’Accordo di Lisbona si è rinnovato con l’entrata in vigore dell’Accordo TRIPS, che prevede disposizioni specifiche sulla protezione delle indicazioni geografiche (denominazioni d’origine incluse), e con l'adozione, da parte di diversi Paesi, di leggi specifiche per la protezione delle indicazioni geografiche16.

L’opportunità di un’eventuale adesione della Svizzera all’Accordo di Lisbona è stata riesaminata nel corso degli anni 2000 dagli uffici federali interessati, che si sono tuttavia espressi contro l’adesione. La situazione sembrava effettivamente poco

9 I 29 membri dell’Accordo di Lisbona (stato: 28 febbraio 2019): Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Burkina Faso, Congo, Costa Rica, Cuba, Francia, Gabon, Georgia, Haiti, Iran, Israele, Italia, Messico, Moldavia, Montenegro, Nicaragua, Perù, Portogallo, Repubblica ceca, Repubblica di macedonia del Nord, Repubblica popolare democratica di Corea, Serbia, Slovacchia, Togo, Tunisia, Ungheria.

10 Fonte: Bollettino «Les appellations d’origine», n. 45, gennaio 2017, OMPI, pag. 208–209.

11 Causa C-389/15, GU C 311 del 21.9.2015.

12 Tabella di marcia dell’UE sull’adesione all’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, rif.: Ares(2017)6308027. La tabella di marcia è disponibile (solo in inglese) sul sito della Commissione europea all’indirizzo seguente: ec.europa.eu > Politiche, informazioni e servizi > Diritto > Dì la tua sulle iniziative della Commissione > Cerca tutte le iniziative: digitare «Ares(2017)6308027» nel campo «Parole chiave».

13 La proposta è disponibile sul sito del Consiglio dell’Unione europea all’indirizzo seguente: consilium.europa.eu > Documenti e pubblicazioni > Ricerca di documenti: digitare «2018/0214» nel campo «Fascicolo interistituzionale».

14 L’Accordo di Lisbona è entrato in vigore solo nel 1966 e, fino al 1972, contava solo 8 membri.

15 Simili accordi sulla protezione delle indicazioni di provenienza e sulle denominazioni d’origine sono stati conclusi con la Germania nel 1967 (RS 0.232.111.191.36), la Cecoslovacchia nel 1973 (RS 0.232.111.197.41), la Francia nel 1974 (RS 0.232.111.193.49), la Spagna nel 1974 (RS 0.232.111.193.32), il Portogallo nel 1977 (RS 0.232.111.196.54) e l’Ungheria nel 1979 (RS 0.232.111.194.18).

16 La Svizzera ha quindi adottato l’ordinanza DOP/IGP del 28 maggio 1997 (RS 910.12), che prevede la registrazione delle DOP e delle IGP per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati.