Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/41: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sulla protezione dei marchi) dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche · 25 pagine
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7.2 Forma dell’atto da adottare
Secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d numeri 1–3 Cost., sottostanno a referendum i trattati internazionali di durata indeterminata e indenunciabili (n. 1), prevedenti l’adesione a un’organizzazione internazionale (n. 2) o comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali (n. 3).
L’Atto di Ginevra è denunciabile in qualsiasi momento. La denuncia è valida un anno dopo la data in cui il Direttore generale dell’OMPI ha ricevuto la notifica (art. 32 dell’Atto di Ginevra). Ogni Stato membro della Convenzione di Parigi o dell’OMPI può divenire parte del trattato (art. 28 dell’Atto di Ginevra). Dal momento che la Svizzera è membro dell’OMPI dal 26 aprile 1970, la sua adesione al trattato non implica l'adesione a un’organizzazione internazionale. L'articolo 141 capoverso 1 lettera d numeri 1 e 2 Cost. non è dunque applicabile.
In virtù dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. sottostanno a referendum anche i trattati internazionali comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali. Ai sensi dell'articolo 22 capoverso 4 LParl, contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono disposizioni importanti le disposizioni che, in virtù dell'articolo 164 capoverso 1 Cost., devono essere emanate sotto forma di legge federale. Ai sensi dell'articolo 164 capoverso 1 lettera c Cost., rientrano in questa categoria le disposizioni fondamentali in materia di diritti e doveri delle persone.
L’Atto di Ginevra consente ai beneficiari di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica oggetto di una registrazione internazionale di beneficiare della protezione conferita dal trattato sul territorio svizzero. Conferisce quindi dei diritti e pone in essere dei doveri per le persone. Il decreto federale che approva l’Atto di Ginevra sottostà pertanto a referendum.
7.3 Subordinazione al freno alle spese
Il progetto non prevede né sussidi né crediti d’impegno o dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi e non sottostà quindi alla regolamentazione concernente il freno alle spese.
7.4 Delega di competenze legislative
Gli articoli 50d capoverso 2 e 50e capoverso 7 LPM conferiscono al Consiglio federale la competenza di disciplinare mediante ordinanza le procedure legate all’iscrizione di DOP e IGP la cui area geografica d’origine è situata sul territorio svizzero nel registro internazionale dell’OMPI nonché le procedure di rilascio e di rifiuto degli effetti delle registrazioni internazionali. La delega tiene conto del margine di manovra in materia di organizzazione delle unità amministrative che la LOGA (art. 8) conferisce al Consiglio federale.