Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/41: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sulla protezione dei marchi) dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche · 25 pagine

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Capoverso 4: l’articolo 17 dell’Atto di Ginevra prevede la possibilità per una Parte contraente di accordare a un terzo un periodo per mettere fine all’uso sul suo territorio di una designazione oggetto di una registrazione internazionale. Tale possibilità deve essere prevista dal diritto interno della Parte contraente. La concessione di un simile periodo di transizione costituisce una limitazione del diritto esclusivo conferito dalla registrazione internazionale, che non può infatti essere invocata nel caso di terzi che beneficiano di un periodo di transizione per impedire loro di usare la designazione protetta in relazione a prodotti ai quali si applica la denominazione d’origine o l’indicazione geografica e che non soddisfano le condizioni per l’uso di tale designazione. Le modalità per la concessione di un periodo di transizione sono indicate alla regola 14 del Regolamento.

L’IPI potrebbe accordare a terzi un periodo di transizione nel caso in cui non riscontri una coesistenza ritenuta suscettibile di costituire un motivo di rifiuto totale o parziale, per esempio laddove terzi utilizzino la designazione senza averla registrata come marchio. In tal caso, sarà necessario dimostrare l’uso in buona fede e anteriore alla data di pubblicazione della registrazione internazionale da parte dell’Ufficio internazionale.

La concessione di un periodo di transizione è soggetta al principio dispositivo ai sensi dell’articolo 58 capoverso 1 del Codice di procedura civile40 e può intervenire soltanto in seguito alla presentazione di una domanda in tal senso da parte di terzi; domanda, questa, che potrà far seguito a una domanda di rifiuto come no.

Capoverso 5: un marchio depositato o registrato in buona fede per un prodotto identico o comparabile al prodotto identificato con la denominazione d’origine o l’indicazione geografica prima della data a partire dalla quale la denominazione o l’indicazione oggetto della registrazione internazionale ha iniziato a essere protetta in Svizzera può continuare a essere utilizzato senza la necessità che questo soddisfi le condizioni d’uso fissate con la registrazione internazionale.

Tale diritto è conferito direttamente dalla legge e garantito dall’articolo 13.1 dell’Atto di Ginevra a prescindere da un’eventuale decisione dell’IPI. Tuttavia, nel quadro di una procedura avviata da terzi secondo il capoverso 3, l’IPI può constatare la coesistenza e pronunciare un rifiuto parziale degli effetti della registrazione internazionale. A loro volta, i beneficiari di una denominazione d’origine o indicazione geografica oggetto di una registrazione internazionale i cui effetti non sarebbero stati rifiutati in Svizzera possono opporsi in sede giurisdizionale a tale diritto nel caso in cui, per esempio, il titolare del marchio anteriore non abbia agito in buona fede.

L’inizio della protezione di una denominazione d’origine o indicazione geografica in Svizzera può trovare il suo fondamento in un atto ben preciso (p. es. conclusione di un accordo bilaterale o registrazione di una DOP/OGP), ma anche direttamente negli articoli 47 capoverso 1 e 48 capoversi 2, 3 e seguenti della LPM, nel qual caso spetterà al depositante, nel quadro di un’eventuale controversia, dimostrare da quando la denominazione d’origine o l’indicazione geografica è protetta in Svizzera in virtù della LPM41.

Il capoverso 5 accorda inoltre ai titolari di un marchio una garanzia che va al di là della protezione minima richiesta dall’articolo 24.5 dell’Accordo TRIPS. Tale disposizione impone infatti alla Svizzera di garantire almeno che l’indicazione geografica e il marchio depositato o registrato prima del 1996 o prima che l’indicazione geografica non risulti protetta nel rispettivo Paese d’origine possano coesistere. Infine, in conformità con l’articolo 13.1 dell’Atto di Ginevra e l’articolo 17 dell’Accordo TRIPS, il presente capoverso ammette una coesistenza automatica anche per quei marchi depositati o registrati in buona fede prima della data in cui ha avuto inizio la protezione in Svizzera, che è generalmente successiva a quella in cui la protezione ha avuto inizio nel Paese d’origine.

Capoverso 6: l’Atto di Ginevra e il rispettivo Regolamento precisano quali informazioni devono essere trasmesse all’Ufficio internazionale in caso di rifiuto degli effetti di una registrazione internazionale (cfr. commenti alla regola 9).

Gli aspetti relativi alle interazioni tra gli amministrati e l’IPI, non disciplinati all’interno di questi due testi normativi, dovranno essere disciplinati all'interno dell'OPM. Le condizioni formali per la presentazione di una domanda di rifiuto e per la concessione di un periodo di transizione saranno quindi definite nell'OPM. L’Atto di Ginevra impone alle Parti contraenti di prevedere simili procedure, ma lascia loro la libertà di fissarne le modalità.

Per chiunque abbia un interesse degno di protezione ai sensi dell’articolo 48 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa42 è prevista la possibilità di far valere per scritto dinanzi all’IPI un motivo di rifiuto della protezione o di richiedere un periodo di transizione. Anche i Cantoni potranno a loro volta far valere un motivo di rifiuto della protezione nel caso in cui una registrazione internazionale riguardi una denominazione totalmente o parzialmente omonima al nome di una località di un Cantone o a una denominazione tradizionale utilizzata in Svizzera. Il termine previsto per far valere questi motivi o per richiedere un periodo di transizione è di tre mesi a partire dalla data di pubblicazione della domanda di registrazione43. Le registrazioni internazionali sono pubblicate dall’Ufficio internazionale, che le notifica all’IPI (art. 6.4 dell’Atto di Ginevra e regola 19 del rispettivo Regolamento). Tuttavia, l’OPM prevederà la possibilità per l’IPI di pubblicare a sua volta tali registrazioni.

Queste regole in materia di procedura potranno essere riprese da quelle fissate per le opposizioni in materia di registrazione di marchi, per lo meno per quanto riguarda le condizioni formali (art. 20 OPM), lo scambio di allegati (art. 22 OPM), la pluralità delle procedure riguardanti una stessa registrazione (art. 23 OPM) e l’eventuale restituzione della tassa (art. 24 OPM).

Art. 50f Tasse relative alla registrazione internazionale delle indicazioni geografiche

L’articolo 50f definisce quali tasse sono riscosse dall’IPI per le procedure legate alla registrazione internazionale delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche svizzere nonché agli effetti delle registrazioni internazionali sul

40 RS 272

41 Cfr. messaggio del 18 novembre 2009 concernente la modifica della legge sulla protezione dei marchi e una legge federale sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici, FF 2009 7425, 7491.

42 RS 172.021

43 Tale termine corrisponde a quello previsto all’art. 10 cpv. 2 dell’ordinanza DOP/IGP per prodotti agricoli e all’art. 9 cpv. 2 dell’ordinanza DOP/IGP per prodotti non agricoli.