Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/41: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sulla protezione dei marchi) dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche · 25 pagine
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a. le DOP e IGP registrate nel registro dell’UFAG in conformità con l’articolo 16 LAgr o in quello dell’IPI in conformità con l’articolo 50a LPM;
b. le denominazioni d’origine controllata (DOC) vitivinicole protette in conformità con l’articolo 63 LAgr;
c. le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche oggetto di un’ordinanza di settore emanata dal Consiglio federale in virtù dell’articolo 50 capoverso 2 LPM;
d. i marchi costituiti esclusivamente da una denominazione d’origine o da un’indicazione geografica ai sensi dell’articolo 2.1 dell’Atto di Ginevra, a condizione che tale denominazione o indicazione non sia protetta nel quadro di una delle fattispecie di cui sopra.
La qualità di depositante è riconosciuta al gruppo che ha ottenuto la DOP o l’IGP, al Cantone svizzero che protegge la denominazione d’origine controllata o all’organizzazione mantello che ha presentato l’avamprogetto in cui è previsto il deposito di una denominazione secondo la categorizzazione sopra illustrata. Tale organizzazione o autorità è ugualmente considerata rappresentativa dei beneficiari di cui all’articolo 27b LPM per le domande di registrazione di un marchio geografico.
L’articolo 50d lettera d dell’avamprogetto permette la registrazione internazionale di un marchio costituito da una denominazione d’origine o da un’indicazione geografica, a condizione che il segno corrisponda, nel suo insieme, alla definizione di cui all’articolo 2.1 dell’Atto di Ginevra. A tal fine, il marchio deve coincidere esattamente con la denominazione d’origine o l’indicazione geografica. Un marchio che combina una denominazione d’origine o un’indicazione geografica con un elemento distintivo non può fungere da base per una registrazione internazionale, dal momento che non soddisfa la condizione di cui all’articolo 2.1 dell’Atto di Ginevra.
La limitazione introdotta alla fine della lettera d ha lo scopo di impedire il deposito in vista della registrazione internazionale di una denominazione protetta come DOP, IGP o DOC vitivinicola o per mezzo di un’ordinanza di settore e registrata come marchio in combinazione con un elemento distintivo. Si tratta di un’eventualità in linea di principio comunque scongiurata, dal momento che una registrazione internazionale può fondarsi soltanto su un marchio costituito esclusivamente da una denominazione d’origine o da un’indicazione geografica ai sensi dell’articolo 2.1 dell’Atto di Ginevra. La limitazione garantisce tuttavia che siano solamente l’organizzazione o l’Autorità competente a procedere al deposito.
Capoverso 2: l’Atto di Ginevra e il rispettivo Regolamento contengono disposizioni dettagliate in merito alle condizioni che devono essere soddisfatte nell’ambito della procedura di deposito di una domanda di registrazione per una denominazione d’origine o un’indicazione geografica.
Sono quindi soltanto alcuni aspetti procedurali, legati in particolare alle interazioni tra gli amministrati e l’IPI, che, non essendo disciplinati dall’Atto di Ginevra né dal rispettivo Regolamento, dovranno essere regolamentati all’interno dell’OPM. A tal fine, il presente capoverso prevede una delega di competenze a favore del Consiglio federale.
Art. 50e Effetti della registrazione internazionale di un’indicazione geografica per cui è richiesta la protezione sul
territorio svizzero
Capoverso 1: le registrazioni internazionali effettuate da altre Parti contraenti dell’Atto di Ginevra, ossia relative a denominazioni d’origine e indicazioni geografiche straniere, saranno notificate da parte dell’Ufficio internazionale all’IPI, che verificherà se possa o meno essere accordata loro la protezione, totale o parziale, sul territorio svizzero.
L’articolo 15 dell’Atto di Ginevra non indica quali sono i motivi che una Parte contraente può far valere a giustificazione di un suo rifiuto degli effetti della protezione di una registrazione internazionale. Il capoverso 1 indica quindi tali motivi in modo non esaustivo.
Capoverso 2: la presente disposizione precisa che l’IPI verificherà ex officio che la designazione non abbia acquisito un carattere generico in Svizzera e che la registrazione non sia in contrasto con il diritto, l’ordine pubblico o i buoni costumi. Al contrario, l’IPI verificherà l’esistenza di potenziali conflitti tra la registrazione e i diritti anteriori di terzi soltanto su domanda di tali terzi (cfr. cpv. 3). Nel sistema di registrazione dei marchi, la procedura è simile a quella appena illustrata, se si considera che non si procede in questo contesto a una verifica dei motivi relativi d’esclusione ai sensi dell’articolo 3 LPM se non in presenza di un’opposizione presentata dal titolare di un marchio anteriore.
Capoverso 3: al di là dell’esame ex officio dell’IPI, è previsto che terzi possano far valere gli stessi motivi nel quadro di una domanda di rifiuto degli effetti di una registrazione internazionale. In virtù dell’articolo 15.3 dell’Atto di Ginevra, la Svizzera deve dare a chiunque subisca gli effetti di una registrazione internazionale la possibilità di domandare all’amministrazione competente di notificare un rifiuto, totale o parziale, degli effetti di tale registrazione internazionale.
Un rifiuto parziale degli effetti della registrazione internazionale permette la coesistenza tra la DOP/IGP protetta e il diritto preesistente di terzi di cui all’articolo 13 dell’Atto di Ginevra. Nel caso più specifico dei marchi, la possibilità di una simile coesistenza è eccezionale e limitata ai diritti conferiti dal marchio, in conformità con l’articolo 17 dell’Accordo TRIPS e dell’articolo 13.1 dell’Atto di Ginevra. La coesistenza si giustifica perché l’indicazione geografica è un elemento descrittivo insostituibile, che i beneficiari devono poter utilizzare per indicare la provenienza dei loro prodotti.
L’esistenza, al momento della notifica alla Svizzera della registrazione internazionale, di un marchio anteriore acquisito in buona fede, può, se validamente invocata, giustificare un rifiuto totale degli effetti della protezione della registrazione internazionale, laddove l’Autorità competente ritenga che, tenuto conto del periodo di uso del marchio, della sua reputazione e della sua notorietà, la protezione della denominazione d’origine o dell’indicazione geografica rischia di pregiudicarlo seriamente. Il criterio della buona fede dipende dal fatto che il depositante sia o meno a conoscenza dell’esistenza della denominazione d’origine o dell’indicazione geografica in questione. La buona fede è negata se, al momento del deposito, il depositante sapeva che la denominazione veniva utilizzata da produttori del luogo in questione o dai distributori e commercianti per indicare la provenienza del prodotto o che questa era o sarebbe stata oggetto di deposito nel Paese d’origine39.
39 Cfr. messaggio del 18 novembre 2009 concernente la modifica della legge sulla protezione dei marchi e una legge federale sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici, FF 2009 7425, 7490, 7491.