Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/41: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sulla protezione dei marchi) dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche · 25 pagine

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Compendio

Situazione iniziale

Carne secca dei Grigioni, Gruyère (per il formaggio), Lavaux (per il vino) e Swiss (per gli orologi) sono esempi di indicazioni geografiche riconosciute e protette in Svizzera. Il successo dei prodotti che possono fregiarsi di un’indicazione geografica è riconducibile a filiere sostenibili che coinvolgono numerose aziende di produzione e trasformazione e generano migliaia di impieghi, contribuendo in misura significativa al vigore economico di alcune regioni periferiche. Le indicazioni geografiche, cui appartengono le denominazioni d’origine, sono designazioni utilizzate da gruppi di produttori per indicare l’origine geografica dei loro prodotti e sottolineare la qualità e la reputazione associate a tale origine. Ne traggono per esempio beneficio l’industria orologiera dell'Arco giurassiano e i numerosi caseifici dell’Altopiano svizzero e delle regioni di montagna, che, con i loro prodotti, contribuiscono a difendere nel mondo la buona reputazione della Svizzera in materia di qualità ed esclusività.

Tuttavia, il valore commerciale delle indicazioni geografiche svizzere è preservato solo se queste sono tutelate dagli abusi e dalle imitazioni non solo in Svizzera, ma anche all'estero. È esattamente questo l’obiettivo, raggiungibile con un onere minimo, del sistema internazionale di registrazione fondato sull’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulle denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche (di seguito: «Atto di Ginevra») e gestito dall’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).

La partecipazione della Svizzera al sistema di Lisbona permetterà a chi beneficia di un’indicazione geografica svizzera di ottenere una protezione di livello elevato nei Paesi membri mediante una procedura di notifica semplice, unica ed economica presso l’OMPI, analoga a quelle previste dal sistema di Madrid per i marchi, dal Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT) per i brevetti e dal sistema dell’Aja per i design.

Dal punto di vista dei consumatori, il riconoscimento delle indicazioni geografiche estere crea inoltre maggiore certezza per quel che concerne l’autenticità e la qualità dei prodotti, nella misura in cui è più facile per i produttori legittimati avviare le procedure necessarie in caso di uso illecito di un’indicazione geografica.

L’Accordo di Lisbona sulla protezione delle denominazioni d’origine e sulla loro registrazione internazionale del 1958 (di seguito: «Accordo di Lisbona») conta attualmente 29 membri, tra cui 7 Stati membri dell’Unione europea (UE). Un processo di revisione finalizzato a modernizzare l’Accordo di Lisbona e ad attirare un numero maggiore di membri ha condotto, nel 2015, all’adozione dell’Atto di Ginevra nel quadro di una conferenza diplomatica.

Rispetto all’Accordo di Lisbona, l’Atto di Ginevra introduce due grandi novità. Da una parte, il sistema è esteso all’insieme delle indicazioni geografiche e non coprirà più unicamente le denominazioni d’origine (che sono una categoria speciale di indicazione geografica). Se in virtù dell’Accordo di Madrid era possibile registrare solo le denominazioni d’origine svizzere (p. es. Sbrinz e Abricotine), l’Atto di Ginevra consente la registrazione di tutte le indicazioni geografiche svizzere (p. es. Appenzeller Mostbröckli e Swiss watches), che godranno dello stesso elevato livello di protezione. D’altra parte, potranno aderire all’Atto di Ginevra anche le organizzazioni intergovernative come l’UE e l’Organizzazione africana della proprietà intellettuale. I presupposti affinché il sistema di Lisbona, che per ora conta un numero di membri limitato, assuma una dimensione veramente multilaterale, ci sono quindi tutti.

L’adesione dell’UE, in particolare, è un elemento chiave dell’attrattiva del sistema di Lisbona per i numerosi Paesi desiderosi di tutelare le proprie indicazioni geografiche sul mercato dell’UE con un onere limitato. L’UE ha dato il via alla procedura di adesione e, il 14 marzo 2019, la Commissione, il Parlamento e il Consiglio hanno raggiunto un accordo sulle modalità di adesione dell’UE e dei suoi Stati membri, che è ora in attesa di essere approvato formalmente dal Parlamento e dal Consiglio. L’entrata in vigore dell’Atto di Ginevra, che richiede la ratifica di almeno cinque Parti contraenti, è prevista nel 2019. Due Paesi, la Cambogia e la Costa d’avorio, hanno già notificato la loro adesione nel 2018.

Contenuto del progetto

Il progetto propone l'adesione della Svizzera all’Atto di Ginevra in vista della partecipazione al sistema di Lisbona gestito dall’OMPI ed è presentato sotto forma di decreto federale teso all’approvazione e all’attuazione dell’Atto di Ginevra con una modifica della Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (LPM).

Le disposizioni dell’Atto di Ginevra e del relativo Regolamento d’esecuzione (di seguito: «Regolamento») sono sufficientemente precise e dettagliate da richiedere solo qualche disposizione di attuazione. Il progetto prevede pertanto l’introduzione nella LPM degli articoli 50c, 50d, 50e e 50f quale base legale per la definizione degli aspetti seguenti:

 la registrazione delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche svizzere nel registro internazionale dell’OMPI;

 i requisiti necessari per richiedere la registrazione internazionale di una denominazione d’origine o di un’indicazione geografica la cui area geografica d’origine è situata sul territorio svizzero;

 i motivi che possono giustificare il rifiuto degli effetti di una registrazione internazionale (denominazione d’origine o indicazione geografica straniera) per cui è chiesta la protezione in Svizzera;

 il diritto di accordare a terzi un periodo di transizione per mettere fine all’uso della denominazione d’origine o dell’indicazione geografica protetta in virtù di una registrazione internazionale;

 le regole applicabili nei casi in cui marchi anteriori e registrazioni internazionali coesistono e le modalità di trattamento delle domande di registrazione di marchi contenenti una denominazione o un’indicazione protetta in virtù di una registrazione internazionale;

 la creazione di una base legale per la riscossione di tasse per le procedure previste dalla LPM e dalla relativa ordinanza;

 introduzione di una delega di competenze a favore del Consiglio federale che disciplini le procedure legate all’iscrizione nel registro internazionale dell’OMPI di denominazioni d’origine e indicazioni geografiche la cui area geografica è situata sul territorio svizzero nonché all’accettazione o al rifiuto degli effetti di una registrazione internazionale straniera in Svizzera.