Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/41: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sulla protezione dei marchi) dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche · 25 pagine

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Regola 7 Iscrizione nel registro internazionale

L’alinea 4 dispone che, indipendentemente dal fatto che siano state o meno modificate, in particolare alla luce dei requisiti di cui alle regole 5.2)–4), le registrazioni internazionali di una Parte contraente dell’Atto del 1967 che aderisce all’Atto di Ginevra sono registrate in virtù dell’Atto di Ginevra e notificate a ogni altra Parte contraente di tale Atto. Così, nel caso di una Parte contraente dell’Atto di Ginevra ma non dell’Atto del 1967, come la Svizzera, il termine di un anno previsto per il rifiuto degli effetti di tali registrazioni internazionali inizierà a decorrere dal momento della notifica di trasferimento delle registrazioni internazionali di una Parte contraente dell’Atto del 1967. Occorre tuttavia osservare che la maggior parte delle registrazioni internazionali in vigore in virtù dell’Atto del 1967 proviene da Stati membri dell’UE ed è quindi già protetta in Svizzera in virtù di accordi bilaterali36.

Regola 8 Tasse

L’ammontare delle tasse riscosse dall’Ufficio internazionale è indicato all’alinea 1 in conformità con la decisione dell’Assemblea. In occasione della sua 34aseduta nell’ottobre del 2017, l’Assemblea ha stabilito che le tasse riscosse nell’ambito dell’Atto di Ginevra dovessero essere pari a quelle riscosse nell’ambito dell’Atto del 1967, ossia 1000 franchi per una registrazione, 500 franchi per una modifica, 150 franchi per l’ottenimento di un estratto del registro e 100 franchi per l’ottenimento di ogni altro tipo di informazione scritta.

Gli alinea 2 e 3 disciplinano le questioni relative al tasso di cambio e di trasferimento per quanto riguarda le tasse richieste dalle Parti contraenti e riscosse dall’Ufficio internazionale in conformità con l’articolo 7.4 dell’Atto di Ginevra.

L’alinea 4 dispone l’obbligo di utilizzare la valuta svizzera per i pagamenti indirizzati all’Ufficio internazionale.

L’alinea 5 prevede che le tasse da pagare nell’ambito di una procedura di registrazione internazionale sono versate direttamente dai beneficiari della denominazione d’origine o dell’indicazione di provenienza (lett. a) all’Ufficio internazionale, fermo restando la possibilità per le Parti contraenti di notificare al Direttore generale la volontà della rispettiva Autorità competente di riscuoterle al posto dell’Ufficio internazionale e di trasferirle poi a questo in seconda battuta. La Svizzera non si avvarrà di questa possibilità, il che significa che il pagamento della tassa dovuta all’Ufficio internazionale per la registrazione di una denominazione d’origine o di un’indicazione geografica la cui area geografica d’origine è situata sul territorio svizzero dovrà essere effettuato direttamente dai beneficiari stessi. L’IPI non riscuoterà quindi questa tassa.

Gli alinea 6–9 disciplinano diverse questioni amministrative relative al pagamento delle tasse.

Infine, l’alinea 10, che esenta, tra loro, le Parti contraenti dell’Atto del 1967 che aderiscono all’Atto di Ginevra dal pagamento delle tasse dovute da una delle Parti in virtù dell’articolo 7.4 dell’Atto di Ginevra, non si applica alla Svizzera, non essendo questa una Parte contraente dell’Atto del 1967.

Regola 9 Rifiuto

In virtù dell’alinea 1, una Parte contraente ha generalmente a disposizione un anno a decorrere dalla ricezione della notifica della registrazione internazionale da parte della rispettiva Autorità competente per notificare il rifiuto degli effetti di una registrazione internazionale. Tale termine può essere prorogato di un anno nel caso in cui una Parte contraente lo indichi all’interno della dichiarazione allegata al proprio strumento di ratifica o di adesione all’Atto di Ginevra. La possibilità di prorogare il termine è giustificata dal fatto che una Parte contraente che aderisce all’Atto di Ginevra nel momento in cui si è già proceduto a molte registrazioni internazionali deve appunto pronunciarsi su un elevato numero di registrazioni.

L’alinea 2 definisce il contenuto di una notifica di rifiuto, che deve indicare, in particolare, i motivi del rifiuto, i dati fondamentali relativi ai diritti anteriori, soprattutto se si tratta di un marchio (data e numero di registrazione, titolare, elenco di prodotti e servizi, ecc.). Gli effetti di una registrazione internazionale in Svizzera potrebbero essere rifiutati in toto, per esempio, se la denominazione risulta generica in Svizzera o se la registrazione è in contrasto con l’ordine pubblica o i buoni costumi. In alcuni casi, anche l’esistenza di un diritto anteriore di terzi potrebbe giustificare un rifiuto totale.

Un rifiuto parziale, relativo soltanto ad alcuni elementi della denominazione d’origine o dell’indicazione geografica oggetto della registrazione internazionale, potrebbe a sua volta fondarsi su motivi legati all’ordine pubblico o ai buoni costumi così come all’esistenza di un marchio anteriore. Inoltre, benché nel presente Regolamento non sia esplicitamente prevista questa fattispecie, un rifiuto parziale potrebbe fondarsi su una limitazione dei diritti dei beneficiari della denominazione d’origine o dell’indicazione geografica in ragione della coesistenza con un marchio anteriore o con una denominazione d’origine o un’indicazione geografica omonima37 già protetta in Svizzera.

L’alinea 3 disciplina le questioni riguardanti la pubblicazione dei rifiuti da parte dell’Ufficio internazionale e la notifica alle Parti contraenti d’origine.

Regola 11 Ritiri del rifiuto

Una Parte contraente che ha notificato un rifiuto può ritirarlo in ogni momento, parzialmente o totalmente, indicando il motivo del ritiro. D’altronde, dagli atti della conferenza diplomatica del 2015 emerge che, nel caso in cui una Parte contraente notifichi un rifiuto, nulla si oppone a uno scambio successivo tra Parti contraenti, beneficiari e terzi al fine di trovare un accordo che permetta di ritirare tale rifiuto.

36 Agli accordi firmati negli anni Sessanta e Settanta (cfr. nota 13) si sono aggiunti gli accordi di cui nella nota 15.

37 Per esempio, la Francia, l’Italia, il Portogallo, la Repubblica Ceca, la Slovacchia e l’Ungheria hanno rifiutato parzialmente, nel 2006, gli effetti della registrazione internazionale della denominazione «Pisco», notificata dal Perù nel 2005, sostenendo che la protezione di tale registrazione internazionale rappresenterebbe un ostacolo all’uso della stessa denominazione per i prodotti originari del Cile, protetta in virtù dell’accordo del 18 novembre 2002 che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica del Cile, dall’altro.