Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/41: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sulla protezione dei marchi) dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche · 25 pagine
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propizia: il numero di Parti contraenti rimaneva modesto, il sistema teneva conto solo delle denominazioni d’origine (escludendo invece le altre indicazioni geografiche), la legislazione introdotta in Svizzera in materia di DOP e IGP17 riguardava unicamente i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati e si attendevano gli sviluppi in corso in seno all’OMC, validi per tutti i suoi membri, a seguito dell’offensiva capitanata dalla Svizzera e da altri Paesi tesa a migliorare la protezione delle indicazioni geografiche prevista nell’Accordo TRIPS e a introdurre un registro multilaterale.
Il processo di revisione dell’Accordo di Lisbona avviato nel 2008 ha presto attirato l'attenzione dei Paesi interessati a migliorare la protezione delle indicazioni geografiche, visto che gli sforzi in seno all’OMC erano ostacolati dal blocco dei negoziati del ciclo di Doha. L’estensione del livello elevato di protezione e l’introduzione di un registro internazionale delle indicazioni geografiche con effetti giuridici, che non è stato possibile ottenere in seno all’OMC, si sono quindi concretizzati presso l'OMPI. La Svizzera ha partecipato attivamente ai lavori di revisione dell’Accordo di Lisbona per garantire la compatibilità con la legislazione nazionale e la promozione degli interessi dei beneficiari svizzeri. Il testo dell’Atto di Ginevra soddisfa questi due obiettivi.
1.1.5 Necessità di aderire all’Atto di Ginevra
Il sistema di Lisbona consente di ottenere una protezione elevata per le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche sul territorio delle Parti contraenti mediante il deposito internazionale delle denominazioni d'origine e indicazioni geografiche interessate. L’interesse che i beneficiari svizzeri di indicazioni geografiche potrebbero avere a un'adesione della Svizzera dipende dal numero di Parti contraenti e, in particolare, dal fatto che vi aderiscano o meno anche Paesi con i quali la Svizzera non ha già concluso accordi bilaterali sulle indicazioni geografiche18 e nei quali la tutela delle indicazioni geografiche svizzera rappresenta interessi economici importanti.
Nella configurazione attuale a 29 membri dell’Accordo di Lisbona, questo interesse non era dato. L’Atto di Ginevra, invece, mira esplicitamente a innescare una nuova ondata di adesioni analoga a quella degli anni 2000 e un numero significativo di Paesi si è detto interessato ad aderire al sistema. La prossima adesione dell’UE avrà un effetto notevole sull’attrattiva del sistema per tutti i Paesi che desiderano tutelare le loro indicazioni geografiche sul territorio europeo.
Dopo decenni di controversie e battute d’arresto sulla protezione internazionale delle indicazioni geografiche nel quadro, segnatamente, dell’OMC e dell’OMPI, l’Atto di Ginevra è un’occasione unica per sviluppare un sistema di registrazione globale delle denominazioni d'origine e indicazioni geografiche che garantisca un livello di protezione equivalente a quello di cui beneficiano le DOP e le IGP sul piano nazionale. Contribuendo allo sviluppo di questo sistema con la sua adesione, la Svizzera permette ai beneficiari nazionali di denominazioni d'origine e indicazioni geografiche di ottenere un livello di protezione elevato in un numero importante di Paesi a un costo molto inferiore rispetto a quello delle procedure dirette in ciascuno di questi Paesi (cfr. «Ripercussioni economiche», cap. 6.3).
1.2 Alternative esaminate
Dal momento che i negoziati in seno all’OMC in vista dell’introduzione di un registro multilaterale delle indicazioni geografiche, che la Svizzera e una maggioranza dei Paesi membri vogliono aperto a tutti i prodotti e non riservato a vini e alcolici, hanno subito una battuta d’arresto, la conclusione di accordi bilaterali è al momento l’unico strumento per ottenere la protezione di una serie di indicazioni geografiche svizzere all'estero. Portare avanti questo tipo di negoziati e le relative procedure di ratifica è tuttavia impegnativo e oneroso. Un sistema internazionale armonizzato come quello previsto dall’Atto di Ginevra permetterebbe di scongiurare simili problemi. In effetti, il regime di protezione, le procedure e la gestione del sistema sono già definiti e comportano importanti risparmi. Il sistema di Lisbona pare quindi essere una soluzione più efficace per ottenere la protezione in un numero elevato di Paesi senza mobilitare le risorse necessarie per la negoziazione di un accordo bilaterale.
Un’altra possibilità è la domanda individuale diretta di protezione a disposizione di tutti i gruppi di beneficiari di indicazioni geografiche secondo le procedure previste nelle varie legislazioni nazionali. La mancanza di armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di indicazioni geografiche rende queste procedure complesse e onerose perché richiedono l’uso della lingua del Paese interessato e di un rappresentante locale. È proprio per questo motivo che, per altri diritti di proprietà intellettuale (brevetti, marchi e design), sono stati creati dei sistemi di registrazione globali, anche se le legislazioni nazionali in materia sono più armonizzate rispetto a quelle nell’ambito delle indicazioni geografiche.
Le difficoltà e i costi legati a questi processi rendono auspicabile la partecipazione della Svizzera al sistema internazionale di Lisbona, che consentirà ai beneficiari di denominazioni d'origine e indicazioni geografiche svizzeri di godere di una protezione elevata dei loro diritti di proprietà intellettuale in tutti i Paesi che partecipano al sistema.
1.3 Svolgimento ed esito dei negoziati
Il Gruppo di lavoro per lo sviluppo del sistema di Lisbona, istituito dall’Assemblea dell’Unione di Lisbona (di seguito: «Assemblea di Lisbona») in occasione della sua 23asessione nel settembre del 2008, è stato inizialmente incaricato di esaminare le possibilità di ottimizzazione delle procedure. Tra marzo 2009 e ottobre 2014 il Gruppo si è riunito dieci volte.
17 La legislazione svizzera in materia di DOP/IGP dei prodotti agricoli trasformati si applica anche nel Liechtenstein. Le DOP/IGP registrate in virtù di tale legislazione possono quindi includere il territorio del Liechtenstein nella loro area geografica delimitata (p. es. Rheintaler Ribel) o riferirsi esclusivamente al territorio del Liechtenstein (p. es. Liechtensteiner Sauerkäse).
18 Oltre agli accordi bilaterali conclusi negli anni Sessanta e Settanta, la Svizzera ha concluso accordi bilaterali con l’UE sulle indicazioni geografiche di vini e alcolici nel 1999 e sulle DOP/IGP di prodotti agricoli e derrate alimentari nel 2011 (RS 0.916.026.81), con il Messico sulle indicazioni geografiche degli alcolici nel 2000 (RS 0.632.315.631.11), con la Russia sulle indicazioni geografiche e sulle indicazioni di provenienza nel 2010 (RS 0.232.111.196.65), con la Giamaica sulle indicazioni geografiche e sulle indicazioni di provenienza nel 2013 (RS 0.232.111.194.58) e con la Georgia sulle indicazioni geografiche e sulle indicazioni di provenienza nel 2018 (questo Accordo non è ancora entrato in vigore).