Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/41: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sulla protezione dei marchi) dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche · 25 pagine
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d’origine o l’indicazione geografica riguardino prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, prodotti silvicoli o prodotti silvicoli trasformati. Le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche riguardanti altri prodotti (ad eccezione dei vini) possono essere registrate presso l’IPI sulla base dell’articolo 50a LPM, oggetto del presente capitolo.
Art. 50b Registro delle indicazioni geografiche
Dal momento che l’ex articolo 51 è diventato ora l’articolo 50a, l’ex articolo 50a diventa il nuovo articolo 50b.
Capitolo 3 Registrazione internazionale delle indicazioni geografiche
Il presente capitolo contiene nuove disposizioni finalizzate all’attuazione dell’Atto di Ginevra e si applica all’iscrizione nel registro internazionale di denominazioni d’origine e indicazioni geografiche per tutti i tipi di prodotti.
Art. 50c Registro internazionale delle indicazioni geografiche
Il capoverso 1 costituisce la base legale per la registrazione di una denominazione d’origine o di un’indicazione geografica svizzera nel registro dell’Ufficio internazionale. La registrazione internazionale di una denominazione d’origine o di un’indicazione geografica la cui area geografica d’origine è situata nel territorio di un’altra Parte contraente dell’Atto di Ginevra produce i suoi effetti in Svizzera a condizione che questi non siano stati oggetto di un rifiuto o di un’invalidazione e fermo restando eventuali garanzie accordate nei confronti di altri diritti.
Il capoverso 2 è di natura meramente dichiarativa. La competenza dell’IPI per l’amministrazione dell’Atto di Ginevra emana direttamente dall’articolo 2 capoverso 2 lettera b LIPI. Il presente articolo ha dunque la funzione di distinguere il ruolo dell’Ufficio internazionale, che tiene il registro internazionale, da quello dell’IPI, incaricato invece di amministrare l’Atto di Ginevra sul territorio svizzero; un incarico, questo, che riguarda, da un lato, la registrazione internazionale di denominazioni d’origine e indicazioni geografiche la cui area geografica d’origine è situata sul territorio svizzero (cfr. art. 50d) e, dall’altro, gli effetti delle registrazioni internazionali depositate dalle altre Parti contraenti per cui è richiesta la protezione sul territorio svizzero (cfr. art. 50e).
Art. 50d Registrazione internazionale di un’indicazione geografica la cui area geografica d’origine è situata sul
territorio svizzero
Capoverso 1: con tale disposizione si precisa che la Svizzera può richiedere la registrazione internazionale soltanto per quelle denominazioni d’origine e indicazioni geografiche la cui area geografica d’origine è situata sul territorio svizzero. Questo vale, a maggior ragione, per le domande di modificazione di una registrazione presentate dalla Svizzera. L’IPI esaminerà in particolare se la designazione per la quale è richiesta la registrazione costituisce una denominazione d’origine o un’indicazione geografica ai sensi dell’articolo 2.1 dell’Atto di Ginevra. Qualora le condizioni siano soddisfatte, l’IPI trasmetterà la domanda di registrazione all’Ufficio internazionale. In virtù della regola 5.2)c), il pagamento delle tasse dovute all’Ufficio internazionale da parte dei beneficiari (che deve avvenire direttamente presso l’Ufficio internazionale) è una delle condizioni richieste per l’iscrizione della denominazione d’origine o dell’indicazione geografica nel registro internazionale.
L’articolo 2 dell’Atto di Ginevra stabilisce quali denominazioni d’origine e indicazioni geografiche possono essere oggetto di una registrazione internazionale. Tali denominazioni e indicazioni non devono essere protette necessariamente da un titolo sui generis (in particolare, una DOP/IGP) in Svizzera. È sufficiente che la designazione sia protetta nel Paese d’origine.
Ne consegue che, a condizione che corrisponda alla definizione di denominazione d’origine o indicazione geografica di cui all’Atto di Ginevra e che i beneficiari siano in grado di fornire gli elementi richiesti all’articolo 5 (e alla regola 5), ogni denominazione o indicazione svizzera beneficiaria di un titolo di protezione è suscettibile di essere oggetto di una registrazione internazionale. Non può dunque essere esclusa l'eventualità che, in casi molto particolari, un marchio venga considerato il mezzo di protezione di una denominazione d’origine o indicazione geografica. Alla luce di tutto questo, non sarebbe giustificabile permettere di depositare soltanto DOP e IGP.
Il diritto svizzero prevede una protezione automatica delle indicazioni geografiche, anche di quelle non iscritte come tali nel registro dell’UFAG o in quello dell’IPI (art. 47 e 48 cpv. 2 e 3 LPM). Le prescrizioni dell’Atto di Ginevra non impedirebbero dunque alla Svizzera di depositare una richiesta di registrazione internazionale per una denominazione che soddisfa le condizioni di un’indicazione geografica ai sensi dell’articolo 2.1)ii) dell’Atto di Ginevra ma che non è stata registrata in Svizzera. Tuttavia, non verrebbero in tal caso esaminate e comunicate ufficialmente né la rappresentatività dei beneficiari, né l’area geografica di produzione, né ancora la qualità, le caratteristiche e il metodo di produzione del prodotto in questione. Inoltre, la protezione di una simile denominazione è prevista dalla legge senza la necessità di passare per una consultazione pubblica. Permettere la registrazione internazionale di tali denominazioni equivarrebbe a chiedere all’autorità svizzera di deposito, ossia all’IPI, di attuare una procedura analoga a quella portata avanti per la registrazione di denominazioni nel registro dell’UFAG o dell’IPI, nel cui ambito sono esaminati, nello specifico, i vari elementi sopra menzionati. Un simile sistema, però, manderebbe in corto circuito le procedure ordinarie esistenti, andrebbe ad assegnare all’IPI le competenze dell’UFAG in materia di prodotti agricoli e finirebbe col complicare considerevolmente la procedura di deposito di una domanda di registrazione internazionale. Inoltre, il «titolo» ottenuto al termine di una simile procedura equivarrebbe all’estero a quella che è una DOP/IGP, ma non andrebbe a costituire una DOP/IGP in Svizzera. Infine, dal momento che i sistemi di registrazione di DOP e IGP valgono a livello nazionale per tutti i prodotti, non vi è motivo di eluderli per mezzo di una registrazione internazionale.
La nuova normativa prevede quindi di limitare le domande di registrazione internazionale alle denominazioni d'origine e indicazioni geografiche la cui area geografica d’origine è situata in Svizzera e che sono state registrate o che sono assoggettate a una regolamentazione speciale, ossia che appartengono alle quattro categorie seguenti: