Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/41: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sulla protezione dei marchi) dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche · 25 pagine
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Le disposizioni dell’articolo 13 sono analoghe a quelle degli articoli 24.5, 24.6, 24.8 e 24.9 dell’Accordo TRIPS e costituiscono la norma riconosciuta a livello internazionale in questo contesto. Si è reso necessario riprendere queste disposizioni nell’Atto di Ginevra, dal momento che non tutte le attuali Parti contraenti dell’Accordo di Lisbona sono membri dell’OMC.
Art. 14 Procedure di esecuzione e mezzi di ricorso
L’attuazione della protezione da parte dei beneficiari può avvenire tramite misure amministrative o strumenti giuridici per questi previsti dal diritto svizzero.
Art. 15 Rifiuto
Indicando in motivi alla base della sua decisione, una Parte contraente può, entro il termine di un anno, rifiutare la protezione di una registrazione internazionale sul proprio territorio. L’Atto di Ginevra prevede la possibilità per le Parti contraenti di richiedere che tale rifiuto venga notificato. Le Parti contraenti interessate dal rifiuto possono impugnare la decisione dell’Autorità competente.
L’articolo 15 dell’Atto di Ginevra non indica quali sono i motivi che una Parte contraente può far valere a giustificazione di un suo rifiuto degli effetti della protezione di una registrazione internazionale. Tuttavia, tali motivi sono generalmente legati al mancato rispetto della definizione di «denominazione d’origine» e «indicazione geografica» o della legislazione della Parte contraente nonché a un diritto di terzi. Si prevede comunque di fornire un elenco, per quanto non esaustivo, di tali motivi all’articolo 50e capoverso 1 LPM.
Art. 16 Ritiro del rifiuto
La procedura relativa al ritiro del rifiuto è illustrata alla regola 11 del Regolamento.
Art. 17 Periodo di transizione
Una Parte contraente può accordare un periodo di tempo per mettere fine, sul proprio territorio, agli utilizzi anteriori di una DOP/IGP. Tale periodo di transizione è accordato separatamente per ogni singolo utilizzo anteriore. La Parte contraente che accorda a un terzo un periodo di transizione deve indicare il nome di quest’ultimo all’interno della sua notifica all’Ufficio internazionale. La possibilità di accordare periodi di transizione è prevista per quegli utilizzi anteriori che non beneficiano della garanzia rispetto ad altri diritti di cui all’articolo 13 e che sono rimasti sufficientemente limitati da non giustificare un rifiuto degli effetti della registrazione internazionale in ragione del carattere generico della denominazione d’origine o dell’indicazione geografica.
Art. 18 Notifica di concessione della protezione
L’Autorità competente di una Parte contraente può emettere una notifica di concessione della protezione. Se non si avvale di questa possibilità, e se non notifica un rifiuto della protezione entro il termine di un anno di cui all’articolo 15.1)a), la protezione prende automaticamente effetto in tale Parte contraente a partire dalla data della registrazione internazionale.
Si tratta di una disposizione direttamente applicabile, che non deve essere trasposta nel diritto interno. In virtù dell’articolo 18 dell’Atto di Ginevra, l’IPI potrà quindi emettere una notifica di concessione della protezione.
Art. 19 Invalidazione
Gli effetti di una registrazione internazionale possono essere invalidati, in tutto o in parte, nel territorio di una Parte contraente solo dopo aver dato ai beneficiari la possibilità di far valere i loro diritti.
Art. 20 Modifiche e altre iscrizioni nel registro internazionale
Il presente articolo rimanda al Regolamento per quanto riguarda le procedure relative alla modifica e alle altre iscrizioni nel registro internazionale.
Art. 21 Appartenenza all’Unione di Lisbona
La maggior parte dei trattati dell’OMPI, che dipendano o meno dalla Convenzione di Parigi del 20 marzo 188333 per la protezione della proprietà industriale, danno vista a unioni distinte dotate di un rispettivo organo decisionale sotto forma di assemblea. Ai sensi dell’articolo 19 della Convenzione di cui sopra, le Parti contraenti dell’Accordo di Lisbona del 1958, dell’Atto del 1967 e dell’Atto di Ginevra sono membri della stessa Unione particolare. Tuttavia, l’articolo 22.4)c) dell’Atto di Ginevra prevede che le decisioni riguardanti esclusivamente l’Atto del 1967 o l’Atto di Ginevra debbano essere prese soltanto dalle Parti contraenti dei rispettivi atti.
Art. 22 Assemblea dell’Unione particolare
Dal momento che non esiste un’unica Unione di Lisbona, l’Assemblea riunisce in sé le Parti contraenti dell’Atto del 1967 e quelle dell’Atto di Ginevra. Oltre ai compiti tradizionali assegnati a una simile assemblea nel quadro dell’OMPI, all’Assemblea pertiene la modifica del Regolamento comune ai due trattati (cfr. cap. 3.2). In questo contesto, meritano attenzione in particolare due aspetti. Per prima cosa occorre osservare che un’organizzazione intergovernativa come l’UE dispone di un numero di voti pari al numero dei suoi Stati membri che sono al contempo Parti contraenti dell’Atto di Ginevra, ma che l’organizzazione non può esprimere un voto nel caso in cui uno dei suoi Stati membri decida di esercitare il suo diritto di voto individuale. Va inoltre detto che soltanto le Parti contraenti dell’Atto di Ginevra hanno il diritto di esprimere un voto circa le questioni inerenti esclusivamente all’Atto di Ginevra.
33 RS 0.232.04