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Consultazione 2019/78: Revisione delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 21 pagine

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Sezione 5: Prove di radiocomunicazione

Art. 30 Concessione per le prove di radiocomunicazione

1La concessione per le prove di radiocomunicazione autorizza il concessionario a utilizzare talune frequenze per sviluppare, provare e presentare nuove tecnologie, nuove offerte o impianti di radiocomunicazione non conformi alle prescrizioni.

2Le prove e l’obbligo di rendiconto sono descritti nella concessione.

3Le prove di radiocomunicazione sono autorizzate soltanto nel quadro stabilito dall’autorità concedente. Quest’ultima limita in particolare lo spazio e la durata.

4Una concessione per le prove di radiocomunicazione può essere rilasciata soltanto se le risorse di frequenze richieste sono disponibili e se la prova non ostacola l’esercizio regolare attuale o futuro delle frequenze nelle bande in questione.

Art. 31 Condizioni particolari

1Chi vuole ottenere una concessione per le prove di radiocomunicazione non essen- do egli stesso dirigente tecnico deve assumere un dirigente tecnico per sorvegliare le prove di radiocomunicazione.

2Sono riconosciuti come dirigenti tecnici:

a. gli ingegneri SPF, SUP o STS diplomati in elettrotecnica;

b. gli ingegneri elettrotecnici iscritti nei registri A o B della Fondazione dei re- gistri svizzeri degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici9;

c. i fisici diplomati di un’università o di un politecnico svizzeri.

3L’UFCOM può riconoscere di volta in volta come dirigenti tecnici persone con una formazione equivalente o che dispongono delle qualifiche necessarie per eseguire le prove d’impianti. Sono fatti salvi gli accordi internazionali sul riconoscimento delle qualifiche professionali.

Capitolo 5: Utilizzazione delle frequenze in seguito a notifica all’UFCOM o con certificato di capacità

Sezione 1: Disposizioni generali in merito alla notifica

Art. 32 Obbligo di notifica

1Deve presentare previamente una notifica all’UFCOM chi intende utilizzare lo spettro delle frequenze:

a. in determinate gamme di frequenza disponibili per la navigazione marittima e renana o per un impianto di radiocomunicazione marittima portatile con chiamata selettiva digitale (DSCL; digital selective calling);

9 Fondazione dei registri svizzeri degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici, Weinbergstrasse 47, 8006 Zurigo