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Consultazione 2019/78: Revisione delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 21 pagine

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b. nelle gamme di frequenza previste per le radiocomunicazioni aeronautiche;

c. per i ripetitori GPS;

d. per i georadar (GPR; ground probing radar);

e. per esercitare impianti radioamatoriali incustoditi o telecomandati; o

f. in determinate gamme di frequenza a disposizione dei radioamatori.

2Nei casi menzionati al capoverso 1, la notifica autorizza l’utilizzazione di quelle gamme di frequenza definite nelle prescrizioni tecniche di utilizzo del piano nazio- nale di attribuzione delle frequenze.

3Nei casi menzionati al capoverso 1 lettera a, b, e ed f, può utilizzare lo spettro delle frequenze soltanto colui cui è stato attribuito un indicativo di chiamata secondo gli articoli 47d–47f dell’ordinanza del 6 ottobre 199710 concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT).

Art. 33 Metodo di notifica e attestazione

1La notifica deve essere effettuata tramite il modulo messo a disposizione dall’UFCOM o trasmesso per via elettronica nel sistema indicato dall’UFCOM.

2Per la notifica regolare prevista per l’utilizzo delle frequenze di cui all’articolo 32 capoverso 1 lettera a e b, l’UFCOM rilascia un’attestazione conformemente al Regolamento delle radiocomunicazioni del 17 novembre 199511.

Art. 34 Divieto di utilizzare le frequenze nel quadro dell’obbligo di notifica

1L’UFCOM può vietare l’utilizzazione delle frequenze se la persona soggetta all’obbligo di notifica non paga la tassa di registrazione dovuta ai sensi dell’articolo 40 capoverso 1 lettera d LTC.

2Revoca il divieto se la persona soggetta all’obbligo di notifica presenta nuovamen- te una notifica e paga le seguenti tasse:

a. la tassa di registrazione scoperta;

b. la nuova tassa di registrazione dovuta.

Sezione 2: Impianti per le radiocomunicazioni aeronautiche, marittime e renane

Art. 35 Principi per l’utilizzazione di impianti per le radiocomunicazioni

aeronautiche, marittime e renane

1L’utilizzazione di impianti di radiocomunicazione a bordo di navi è disciplinata dal Regolamento delle radiocomunicazioni del 17 novembre 199512.

10 RS 784.104

11 RS 0.784.403.1

12 RS 0.784.403.1