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Consultazione 2019/78: Revisione delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 21 pagine
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b. il pagamento anticipato della tassa amministrativa unica per il rilascio della concessione così come delle tasse ricorrenti dovute fino alla fine dell’anno in corso.
Art. 19 Rinnovo e proroga della concessione
1L’autorità concedente può rinnovare una concessione o prorogarne la durata se non si giustifica una pubblica gara ai sensi dell’articolo 22a capoverso 2 LTC.
2La concessione può prevedere la proroga o il rinnovo automatici.
Sezione 2: Pubblica gara delle concessioni di radiocomunicazione
Art. 20 Requisiti formali
1La pubblica gara indetta per il rilascio di una concessione secondo l’articolo 22a capoverso 2 LTC è pubblicata nel Foglio federale con l’indicazione del termine per l’inoltro delle offerte. I documenti relativi alla pubblica gara indicano i criteri di aggiudicazione e la loro ponderazione.
2Se l’offerta è incompleta o lacunosa, l’autorità concedente può fissare un termine di rettifica.
Art. 21 Aggiudicazione in base a determinati criteri oppure al miglior
offerente
1L’autorità concedente determina se la concessione sarà aggiudicata in base a de- terminati criteri oppure al miglior offerente. L’aggiudicazione al miglior offerente può essere preceduta da una preselezione.
2In vista del rilascio di una concessione l’autorità concedente può chiedere a esperti indipendenti di partecipare alla preparazione e allo svolgimento della procedura, come pure alla valutazione delle offerte.
Art. 22 Rilascio della concessione in base a determinati criteri
1Se la concessione è rilasciata in base a determinati criteri, l’autorità concedente valuta le offerte in funzione dei criteri e della loro ponderazione riportati nei docu- menti relativi alla pubblica gara.
2Gli impegni presi dal candidato per soddisfare i criteri sanciti dall’autorità conce- dente possono essere completati con oneri o condizioni al momento del rilascio della concessione.
3I candidati non hanno il diritto di consultare i dossier dei loro concorrenti né di prendere posizione sulle offerte e altri atti presentati da questi ultimi.
4Le decisioni devono rispettare il segreto d’affari dei candidati che hanno partecipa- to alla pubblica gara.