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Consultazione 2019/78: Revisione delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 21 pagine
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Art. 41 Utilizzazione di impianti di radiocomunicazione aeronautica
1L’Ufficio federale dell’aviazione civile è responsabile per il rilascio dei certificati di capacità per l’utilizzo di impianti di radiocomunicazione aeronautica a bordo di un aeromobile.
2Chi a bordo di un aeromobile utilizza impianti di radiocomunicazione aeronautica deve essere titolare di uno dei certificati di capacità seguenti:
a. un certificato di capacità per l’utilizzazione di impianti di radiocomunica- zione aeronautica nel volo a vista secondo il capoverso 3;
b. un certificato di capacità per l’utilizzazione di impianti di radiocomunica- zione aeronautica nel volo strumentale secondo il capoverso 4.
3Un certificato di capacità per l’utilizzazione di impianti di radiocomunicazione aeronautica a bordo di un aeromobile nel volo a vista presuppone:
a. la frequentazione di un corso teorico nella materia «comunicazione» per pi- loti per aeromobili leggeri o per piloti privati presso una scuola di volo auto- rizzata secondo l’allegato VII o VIII del Regolamento (UE) 1178/2011122;
b. il superamento dell’esame teorico nella materia «comunicazione» per piloti di aeromobili leggeri o privati; e
c. il superamento dell’esame al tavolo nel volo a vista.
4Un certificato per l’utilizzazione di impianti di radiocomunicazione a bordo di un aeromobile nel volo strumentale presuppone:
a. la frequentazione di un corso teorico nella materia «comunicazione» per ot- tenere l’abilitazione di volo strumentale presso una scuola di volo autorizza- ta secondo l’allegato VII o VIII del Regolamento (UE) 1178/20111;
b. il superamento dell’esame teorico nella materia «comunicazione» per ottene- re l’abilitazione al volo strumentale
c. il superamento dell’esame al tavolo nel volo a vista.
5Per l’esame teorico «comunicazione» nel volo a vista si applicano le disposizioni delle cifre I.4 delle parti «AMC 1 FCL.210; FCL.215 e AMC 1 FCL.115; FCL.120» del documento del 15 dicembre 201123 «Acceptable Means of Compliance and Guidance Material to Part-FCL» pubblicato dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) concernente l’allegato I del Regolamento 1178/20111.
6Per l’esame teorico «comunicazione» nel volo strumentale si applicano le disposi- zioni delle cifre I.4 della parte «AMC 1 FCL.310; FCL.515(b); FCL.615(b)» del
22 Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione del 3 novembre 2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 3 dell’allegato dell’accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).
23 Il documento può essere ottenuto gratuitamente presso l'EASA all'indirizzo Internet www.easa.europ.eu > regulations > Aircrew.