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Consultazione 2019/78: Revisione delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 21 pagine
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Art. 2 Interferenza
Nella presente ordinanza per interferenza si intende l’effetto, sulla ricezione in un sistema di radiocomunicazione, di un’energia indesiderata provocata da emissione, irradiazione o induzione. Tale effetto si manifesta con un peggioramento della qualità di trasmissione oppure con una deformazione o una perdita del contenuto dell’informazione che sarebbe disponibile in assenza di questa energia indesiderata.
Capitolo 2: Gestione delle frequenze
Art. 3 Piano nazionale di attribuzione delle frequenze
1Il piano nazionale di attribuzione delle frequenze deriva dall’attribuzione (alloca- tion) di determinate bande di frequenze per l’utilizzazione per uno o più scopi (ser- vices) o mediante uno o più sistemi secondo condizioni stabilite con precisione.
2L’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) stabilisce il piano nazionale di attribuzione delle frequenze e lo sottopone per approvazione al Consiglio federale.
3Il piano nazionale di attribuzione delle frequenze è basato sul Regolamento delle radiocomunicazioni del 17 novembre 19953 in vigore e sugli accordi internazionali applicabili. Le esigenze dell’esercito e della protezione civile sono adeguatamente considerate.
4Il piano è regolarmente adeguato e pubblicato su Internet4. Le modifiche sono segnalate nel Foglio federale.
Art. 4 Ripartizione delle frequenze
1La ripartizione delle frequenze (allotment) è l’iscrizione di una determinata fre- quenza o di una determinata banda di frequenze in un piano adottato nell’ambito di un accordo, per l’utilizzazione da parte di una o più persone in uno o più Paesi o zone geografiche, secondo condizioni stabilite con precisione.
2L’UFCOM stabilisce piani nazionali di ripartizione delle frequenze nell’ambito di accordi internazionali.
Art. 5 Assegnazione delle frequenze
1L’assegnazione delle frequenze (assignment) è l’assegnazione di una frequenza di radiocomunicazione per l’utilizzazione mediante un impianto di radiocomunicazione a determinate condizioni.
2Nelle bande di frequenze soggette all’obbligo di concessione, ad eccezione delle frequenze situate nelle bande di frequenze ad uso militare, l’UFCOM assegna agli utenti le frequenze sulla base del piano nazionale di attribuzione delle frequenze e dei piani di ripartizione delle frequenze.
3 RS 0.784.403.1.
4 www.ufcom.admin.ch