Progetto
Consultazione 2019/78: Revisione delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 21 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto
3Per quanto riguarda le bande di frequenze attribuite in comune all’esercito e al settore civile, l’UFCOM assegna le singole frequenze agli utilizzatori civili, d’intesa con gli organismi militari competenti e sulla base del piano nazionale di attribuzione delle frequenze e dei piani di ripartizione delle frequenze.
Art. 6 Classi di frequenze soggette all’obbligo di concessione
1La classe di frequenze A comprende le frequenze soggette all’obbligo di conces- sione, assegnate per una zona determinata a un numero limitato di concessionari.
2La classe di frequenze B comprende le frequenze soggette all’obbligo di conces- sione, assegnate per una zona determinata a un numero illimitato di concessionari.
Capitolo 3: Disposizioni generali sull’utilizzazione delle frequenze
Art. 7 Libera utilizzazione al di sopra dei 3000 GHz
Le prescrizioni della LTC e della presente ordinanza non si applicano all’utilizzazione delle frequenze al di sopra dei 3000 GHz.
Art. 8 Necessità di una concessione, di una notifica preliminare o di un
certificato di capacità
1L’utilizzazione delle frequenze necessita di una concessione ai sensi del capitolo 4 salvo se:
a. visto il capitolo 5 occorre una notifica preliminare o un certificato di capaci- tà; o
b. nel caso di un’eccezione di cui al capoverso 2.
2Una concessione, una notifica preliminare e un certificato di capacità non sono necessari per l’utilizzazione di frequenze:
a. nelle previste gamme di frequenza appartenenti alla classe di frequenze B;
b. con impianti di radiocomunicazione a bassa potenza nelle previste gamme di frequenza;
c. con impianti di radiocomunicazione utilizzati in Svizzera per un periodo non superiore a tre mesi da persone con domicilio o sede all’estero, a condizione che l’UFCOM abbia concluso un corrispondente accordo con la competente amministrazione delle telecomunicazioni estera;
d. con impianti di radiocomunicazione utilizzati esclusivamente per le chiama- te d’emergenza sulle previste frequenze;
e. con impianti riceventi di radiocomunicazione fissi e mobili che non necessi- tano di un coordinamento delle frequenze;
f. con impianti terminali di telecomunicazione utilizzati nell’ambito dei servizi di telecomunicazione;