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Consultazione 2019/78: Revisione delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 21 pagine

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Capitolo 4: Concessioni di radiocomunicazione

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 15 Contenuto della concessione

La concessione di radiocomunicazione autorizza il concessionario ad utilizzare lo spettro delle frequenze allo scopo descritto nella concessione e alle condizioni ivi sancite.

Art. 16 Domanda di concessione

1Chi intende ottenere una concessione, deve inoltrare una domanda presso l’autorità concedente.

2Il richiedente fornisce tutte le informazioni necessarie all’esame della sua domanda e delle condizioni di rilascio della concessione, nonché alla definizione del conte- nuto di quest’ultima. Su richiesta designa un responsabile tecnico.

3I richiedenti stabiliti all’estero devono indicare un indirizzo di corrispondenza in Svizzera presso cui possono essere notificate validamente in particolare le comuni- cazioni, le citazioni e le decisioni ad essi destinate.

4Il richiedente può utilizzare lo spettro delle frequenze soltanto dopo aver ricevuto la concessione da parte dell’autorità concedente.

Art. 17 Descrizione tecnica delle reti di radiocomunicazione

1L’autorità concedente stabilisce in una descrizione tecnica della rete di radiocomu- nicazione le caratteristiche tecniche e d’esercizio dell’utilizzazione delle frequenze di radiocomunicazione, quali la frequenza, la larghezza di banda occupata, la poten- za, l’ubicazione e le ore di emissione.

2La descrizione tecnica costituisce parte integrante di ogni concessione di radioco- municazione.

3Il concessionario è autorizzato a modificare la descrizione tecnica solo su autoriz- zazione dell’autorità concedente.

Art. 18 Ritiro, revoca, sospensione, oneri

1A complemento dei provvedimenti enumerati all’articolo 58 capoversi 2 e 3 LTC, l’autorità concedente può ritirare, revocare, sospendere la concessione oppure su- bordinarla a oneri, se il concessionario non paga le tasse dovute secondo gli articoli 39 e 40 LTC.

2Se una nuova richiesta di concessione è presentata a seguito di un ritiro o una revoca della concessione a causa del mancato pagamento delle tasse dovute secondo gli articoli 39 e 40 LTC, l’autorità concedente può, prima di concedere una nuova concessione, esigere:

a. il pagamento delle tasse arretrate;