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Consultazione 2019/78: Revisione delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 21 pagine

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Art. 23 Rilascio della concessione al miglior offerente

1Se la concessione è aggiudicata al miglior offerente, l’importo dei proventi della vendita deve essere appropriato. L’autorità concedente fissa a tale scopo una posta minima. Il limite inferiore della posta minima equivale alla somma:

a. delle tasse di concessione per tutta la durata della concessione, aggiornate in base al tasso d’interesse usuale del settore corrispondente al periodo in que- stione; e

b. delle tasse amministrative riscosse per la pubblica gara e il rilascio della concessione.

2L’autorità concedente può esigere dai candidati che forniscano cauzioni a garanzia del pagamento dell’importo offerto. L’importo dell’aggiudicazione è pagabile in una volta sola, subito dopo il rilascio della concessione. Il rimborso è escluso se la concessione è limitata, sospesa, revocata, ritirata o restituita prima della sua scaden- za.

3È applicabile per analogia l’articolo 22 capoversi 3 e 4.

Art. 24 Modifica, sospensione e interruzione della procedura di pubblica

gara

Se intervengono eventi straordinari tra la pubblicazione della pubblica gara nel Foglio federale e il rilascio della concessione, l’autorità concedente può modificare la posta minima o adattare, sospendere o interrompere la procedura tenendo conto delle condizioni fissate nei documenti della pubblica gara.

Sezione 3: Concessioni di radiocomunicazione per la diffusione di programmi radiofonici e televisivi

Art. 25 Campo d’applicazione

Le disposizioni della presente sezione si applicano alle concessioni di radiocomuni- cazione destinate interamente o in parte alla diffusione di programmi radiofonici e televisivi.

Art. 26 Rilascio

1Una concessione di radiocomunicazione viene rilasciata senza pubblica gara, se:

a. conformemente all’articolo 47 dell’ordinanza del 9 marzo 20077 sulla radio- televisione la capacità trasmissiva disponibile prevista è di almeno il 75 per cento per la diffusione di programmi con e senza diritto d’accesso; e

b. il richiedente:

7 RS 784.401