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Consultazione 2019/78: Revisione delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 21 pagine
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telefonia, facsimile e televisione su tutte le bande di frequenze assegnate ai radioa- matori.
2I certificati di capacità di cui all’articolo 42 capoverso 1 lettera a numero 4 autoriz- zano i loro titolari a utilizzare un impianto di radiocomunicazione mediante telegra- fia Morse, telescrivente, trasmissione di dati a pacchetti (packet radio), radiotelefo- nia, facsimile e televisione su tutte le bande di frequenze assegnate ai radioamatori previste per questo tipo di autorizzazione.
Art. 44 Bande di frequenze e aggiunte all’indicativo di chiamata
L’UFCOM definisce le bande di frequenze, i modi d’utilizzazione e le aggiunte all’indicativo di chiamata a disposizione dei radioamatori.
Art. 45 Utilizzazione dell’impianto di radiocomunicazione
1Chi soddisfa le condizioni di partecipazione al servizio radioamatoriale secondo l’articolo 42, può utilizzare l’impianto di radiocomunicazione solo per trasmettere informazioni di carattere tecnico sulle prove di trasmissione e di ricezione, per messaggi personali e per messaggi in casi di emergenza.
2Non sono ammessi in particolare:
a. i messaggi che implicano un negozio giuridico;
b. la trasmissione di informazioni provenienti da terzi o destinate a terzi, se i partecipanti non sono tutti radioamatori;
c. l’impiego di segnali internazionali d’emergenza, d’urgenza e di sicurezza.
3Il titolare di un certificato di capacità ai sensi dell’articolo 42 capoverso 1 lettera a numeri 1–3 può modificare l’impianto di radiocomunicazione senza l’accordo dell’UFCOM.
4Il titolare di un certificato di capacità ai sensi dell’articolo 42 capoverso 1 lettera a numero 4 può esercitare solo impianti di radiocomunicazione che si trovano in commercio. Sono autorizzati gli adattamenti di questi apparecchi solo se non con- cernono la parte trasmittente.
Art. 46 Documentazione relativa all’impianto di radiocomunicazione
Il titolare di un certificato di capacità di cui all’articolo 42 capoverso 1 lettera a deve tenere una documentazione relativa al suo impianto di radiocomunicazione e, su richiesta, metterla a disposizione dell’UFCOM. La documentazione deve compren- dere:
a. una lista dei trasmettitori e dei ricevitori con indicazioni riguardanti le bande di frequenze, i tipi di trasmissione e la potenza come pure le caratteristiche dell’impianto d’antenna;
b. uno schema dei circuiti dei trasmettitori e dei ricevitori non fabbricati indu- strialmente.