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Consultazione 2019/78: Revisione delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 21 pagine

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Art. 55 Esercizio di prova di impianti fissi che provocano interferenze

1L’autorizzazione per l’esercizio di prova è temporanea.

2L’esecuzione delle prove dev’essere registrata in un verbale, che contiene informa- zioni in merito alla modalità di esecuzione, al decorso, ai risultati e all’inizio e al termine delle prove.

Art 56 Eliminazione delle interferenze su impianti di telecomunicazione

fissi che provocano interferenze e sistemi di localizzazione e di sorveglianza

Le interferenze che sono comunicate al servizio di contatto di cui all’articolo 52 capoverso 2 vanno prontamente eliminate. Se l’interferenza non può essere eliminata entro un’ora, l’impianto o il sistema va disattivato immediatamente. L’impianto o il sistema può essere rimesso in esercizio solo dopo l’eliminazione dell’interferenza. L’UFCOM deve essere informato sulla causa dell’interferenza e sulle misure adotta- te per eliminarla.

Art. 57 Modifiche su impianti fissi che provocano interferenze

La domanda di modifiche tecniche deve contenere le indicazioni di cui all’artico- lo 52 capoverso 1. A seconda dell’entità delle modifiche l’UFCOM rilascia un’autorizzazione temporanea o definitiva.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 58 Esecuzione

1L’UFCOM è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza ed emana le disposizioni d’esecuzione tecniche ed amministrative.

2È autorizzato a concludere accordi internazionali riguardanti questioni tecniche o amministrative che rientrano nel campo d’applicazione della presente ordinanza. Collabora con le autorità delle telecomunicazioni estere.

Art. 59 Collaborazione con altri organi

1Se ciò è necessario e opportuno, gli organi civili competenti collaborano tra loro o con gli organi militari, in particolare per l’identificazione delle fonti di interferenze.

2La gamma dello spettro delle frequenze utilizzata esclusivamente dall’esercito per le utilizzazioni militari è controllata dagli organi militari.