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Consultazione 2019/78: Revisione delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 21 pagine
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1. soddisfa le condizioni del Dipartimento federale dell’ambiente, dei tra- sporti, dell’energia e delle comunicazioni secondo l’articolo 3 capover- so 2 delle direttive del 22 dicembre 20108 sulle frequenze per la radio- diffusione,
2. dimostra in modo verosimile di poter finanziare gli investimenti neces- sari e l’esercizio, e
3. garantisce di poter adempiere le disposizioni secondo l’articolo 23 ca- poverso 1 LTC e l’articolo 51 capoverso 2 LRTV.
2Se le condizioni di cui al capoverso 1 non sono soddisfatte, le concessioni di radio- comunicazione sono di regola rilasciate mediante una pubblica gara.
Art. 27 Proroga, rinnovo e trasferimento
1L’autorità concedente proroga o rinnova la concessione di radiocomunicazione su richiesta del concessionario senza indire una pubblica gara, in particolare se l’evoluzione tecnologica pone le emittenti dinanzi a un compito particolarmente impegnativo e se in questo modo si può garantire una diffusione continua dei pro- grammi.
2Il trasferimento della concessione va notificato previamente all’autorità concedente ed è subordinato all’approvazione di quest’ultima.
3Le condizioni secondo l’articolo 26 capoverso 1 devono continuare a essere soddi- sfatte in caso di proroga, rinnovo o trasferimento.
Art. 28 Ripresa del segnale del programma
In caso di diffusione digitale, il concessionario di radiocomunicazione riprende il segnale di un programma con diritto d’accesso all’entrata della miscelazione del segnale (multiplexer).
Sezione 4: Dimostrazioni di impianti di radiocomunicazione
Art. 29
La concessione di radiocomunicazione per dimostrazioni autorizza il concessionario a utilizzare, nei limiti di spazio e di tempo previsti, lo spettro delle radiofrequenze con impianti di radiocomunicazione conformi alle prescrizioni per effettuare dimo- strazioni a terzi.
8 FF 2011 491