Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/46: Revisione del Codice delle obbligazioni (Difetti di costruzione) · 28 pagine
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Rapporto sulla consultazione: revisione del Codice delle obbligazioni (Difetti di costruzione)
semplifica la garanzia sostitutiva la procedura e riduce i costi perché non occorre realizzare il pegno226;
è ritenuta soddisfacente perché attualmente alcuni committenti sono tenuti a fare un doppio pagamento e la costituzione dell’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori può essere causa della disdetta del contratto ipotecario227;
semplifica la cessione dell’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori perché viene a mancare un mezzo di pressione228.
Un’organizzazione sostiene la concretizzazione dei requisiti, ma, come per il termine di prescrizione degli interessi, suggerisce una durata di cinque anni invece di dieci229. Un’altra organizzazione riconosce la necessità di revisione, ma ritiene dieci anni un periodo
relativamente lungo230. Un’organizzazione propone che gli interessi di mora debbano essere versati per dieci anni al massimo231.
Un’organizzazione propone di fare salvo l’articolo 794 capoverso 2 CC alla fine del
capoverso 3232. Nei casi in cui l’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori è un pegno
immobiliare ai sensi dell’articolo 794 capoverso 2 CC, gli interessi di mora sono già contenuti nella somma costituita in pegno e una doppia garanzia deve quindi essere esclusa.
Un’organizzazione dubita della praticabilità dello scopo della norma, critica la mancanza di protezione contro il rischio di doppio pagamento e ritiene necessario un intervento che permetta una garanzia bancaria a copertura dei crediti dei diversi creditori233.
4.4 Ulteriore necessità di revisione dell’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori
4.4.1 Proposte di soluzione per un rapporto equilibrato tra committenti e subappaltatori
Come adeguare l’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori in modo da disciplinare in modo più equilibrato il rapporto tra committente e subappaltatore (in particolare riguardo al rischio di doppio pagamento)?
Sono state proposte diverse soluzioni:
deve essere introdotto un obbligo di informazione da parte dell’impresario principale in merito al subappaltatore a cui ricorre234, ai rischi di mancato pagamento incorsi dal
committente235 o al rischio di dover pagare a doppio236. Ciò implicherebbe un obbligo per il subappaltatore di verificare se l’informazione è avvenuta237;
226 CATEF (pag. 6).
227 ACSI, FRC.
228 FSA (pag. 5).
229 SwissBanking.
230 UNIL.
231 SVIT Schweiz.
232 UNIL.
233 Uni ZH (pag. 7 seg.).
234 AR, BL, TI (pag. 5), VS.
235 VS.
236 BL.
237 TI (pag. 5).