Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/46: Revisione del Codice delle obbligazioni (Difetti di costruzione) · 28 pagine

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Rapporto sulla consultazione: revisione del Codice delle obbligazioni (Difetti di costruzione)

nell’ambito del trasferimento del rischio dai committenti ai subappaltatori304. Un Cantone ritiene che la relazione tra imprenditori generali e subappaltatori non deve gravare i

committenti305. Un altro Cantone306 ricorda la proposta di sostituire l’ipoteca legale dei

subappaltatori con un diritto di pegno legale sui loro crediti. Infine, due Cantoni sono

favorevoli a una verifica globale per semplificare il processo dell’ipoteca307 o a una soluzione equilibrata nel messaggio308.

Un’organizzazione309, alla luce delle critiche, ritiene necessario un intervento legislativo. Non vede tuttavia alcuna necessità di intervenire nell'ambito del registro fondiario. Un’altra

organizzazione non si esprime esplicitamente su tale necessità, ma chiede una limitazione a determinate prestazioni310. Un Cantone è favorevole alla soppressione del rischio di dover pagare a doppio se sono mantenute le garanzie esistenti311.

2 organizzazioni312 non ritengono imperativamente necessario un intervento legislativo. Non sarebbero tuttavia contrarie a una disposizione legale che preveda un pagamento diretto al subappaltatore da parte del committente a meno che quest’ultimo vi abbia rinunciato.

4 Cantoni313 e 17 organizzazioni314 negano la necessità di intervento legislativo; 7 di queste organizzazioni315 la negano decisamente. Diversi sono gli argomenti fatti valere a sostegno di tale posizione: l’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori è il solo strumento di cui questi dispongono per far valere i loro diritti316 ed è uno strumento di protezione necessario317.

3 organizzazioni osservano che i committenti possono fare pressione sull’imprenditore generale affinché il subappaltatore sia pagato per evitare l'iscrizione che quest'ultimo

minaccia318. Numerosi partecipanti rimandano alle attuali possibilità contrattuali per evitare il rischio di dover pagare a doppio319. Sul piano contrattuale si potrebbe ad esempio convenire quanto segue: pagamento diretto del subappaltatore320 (in caso di difficoltà nei pagamenti dell’imprenditore generale321), informazione del committente riguardo al subappaltatore impiegato322, clausola forfettaria323, trattenimento della somma pattuita fino alla scadenza del

304 GR.

305 LU.

306 TI (pag. 5).

307 GL.

308 TG.

309 SSURF.

310 CATEF (pag. 3) cfr. 4.4.2.

311 AG.

312 CP, USPI Schweiz.

313 NE, SZ, ZH, VS.

314 Costruzionesvizzera, Construction romande, economiesuisse, Entwicklung Schweiz, FER, FMB, ASIC (pag. 1), Halter AG, Holzbau Schweiz, KSE (pag. 1), metal.suisse, SSIC (pag. 1, 5), USAM, SIA, SMGV (pag. 2, 8), SVIT Schweiz, usic.

315 Costruzionesvizzera, Construction romande, FMB, ASIC (pag. 1), KSE (pag. 1), metal.suisse, SSIC (pag. 1, 5).

316 Construction romande, FER, Holzbau Schweiz, SMGV (pag. 8).

317 SSIC (pag. 3).

318 ASIC (pag. 4), KSE (pag. 4), metal.suisse.

319 ZH, Construction romande, economiesuisse, FER, FMB, ASIC (pag. 4), Holzbau Schweiz, KSE (pag. 4), metal.suisse, SSIC (pag. 4), USAM, SMGV (pag. 8), SVIT Schweiz.

320 ASIC (pag. 4), Holzbau Schweiz, KSE (pag. 4), SSIC (pag. 4), SMGV (pag. 8).

321 ZH.

322 FMB.

323 ZH, ASIC (pag. 4), KSE (pag. 4).