Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/46: Revisione del Codice delle obbligazioni (Difetti di costruzione) · 28 pagine
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Rapporto sulla consultazione: revisione del Codice delle obbligazioni (Difetti di costruzione)
4 Cantoni83 e un’organizzazione84 fanno notare che essi, o i rispettivi membri, applicano la norma SIA 118, ragion per cui non sono interessati in veste di committenti.
6 organizzazioni85 chiedono in parte per tutti e tre gli articoli, in parte soltanto per alcuni di essi, una regolamentazione esplicita dell’obbligo di ridurre i danni o un rimando alla norma generale vigente. Un’organizzazione86 ritiene che ciò sia molto importante e propone un allineamento all’articolo 173 capoverso 2 della norma SIA 118. Un’altra organizzazione87 rileva che una normativa esplicita contribuisce alla certezza del diritto e che non si può attendere un chiarimento giudiziario. 4 partecipanti88 alla consultazione propongono
formulazioni dell’obbligo di ridurre i danni. Inoltre numerosi partecipanti89 mettono in guardia contro un’apparente sicurezza, in particolare per i committenti che costruiscono una sola volta, perché l’obbligo di ridurre i danni continua a valere nonostante il termine di 60 giorni. Alcuni studenti90 criticano il termine di 60 giorni per l’avviso dei difetti, perché costituisce un incentivo per i committenti a ritardare la segnalazione dei difetti per motivi tattici.
Un Cantone91 e 5 organizzazioni92 approvano la natura dispositiva dell’obbligo di segnalare i difetti. Due organizzazioni accettano il termine di 60 giorni per segnalare i difetti in particolare per la formulazione dispositiva delle disposizioni93. Un’altra organizzazione ritiene che non sia necessario alcun diritto vincolante94. Due partecipanti95 reputano importante che le parti possano continuare a convenire l’applicazione della norma SIA 118. Un Cantone96 approva il fatto che la normativa, essendo compatibile con la norma SIA 118, non porrà problemi alle imprese.
3 Cantoni97, 2 partiti98 e 11 organizzazioni99, invece, chiedono che i termini per segnalare i difetti siano (almeno) relativamente vincolanti e che non possano essere modificati a scapito del committente o del compratore. In caso contrario, ritengono che ci si dovranno attendere modifiche a svantaggio del committente in quanto parte contrattuale più debole e che quindi le modifiche di legge non miglioreranno la posizione giuridica di quest’ultimo nella pratica. Due organizzazioni rilevano che nel diritto del contratto di costruzione le deroghe alla legge sono frequenti100 e un’altra organizzazione prevede, in caso di natura dispositiva dei termini, contratti standard con termini per l’avviso dei difetti abbreviati101. Un’organizzazione attira
83 LU, GE, NW, ZG.
84 VIS.
85 Construction romande, FER, Involucro edilizio svizzera (pag. 2, 4), Jardin Suisse, Nexus Avocats (pag. 3 seg.), SMGV (pag. 3, 6).
86 SMGV (pag. 3).
87 Nexus Avocats (pag. 3).
88 Involucro edilizio svizzera (pag. 2, 4), Jardin Suisse, Nexus Avocats (pag. 3), SMGV (pag. 6).
89 economiesuisse, Holzbau Schweiz, Nexus Avocats (pag. 3), SSIC (pag. 2), Swissmem.
90 Uni ZH (pag. 5, alcuni).
91 ZH.
92 economiesuisse, Entwicklung Schweiz, FER, SSIC (pag. 2), SIA.
93 FER, SSIC (pag. 2).
94 SIA.
95 ZH, economiesuisse.
96 TI.
97 GR, LU, TG.
98 PS, UDC.
99 ACSI, CATEF (pag. 4, 7), CFC, FRC, FRI (pag. 2 seg.), Halter AG, HEV Schweiz (pag. 2, 4 seg.), Jardin Suisse, UCS, SVIT Schweiz, Uni ZH (pag. 5, parte preponderante).
100 ACSI, FRC.
101 Halter AG.