Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/46: Revisione del Codice delle obbligazioni (Difetti di costruzione) · 28 pagine

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Rapporto sulla consultazione: revisione del Codice delle obbligazioni (Difetti di costruzione)

termine324 o alla prova del pagamento del subappaltatore325, garanzia di un terzo326,

istituzione di un fiduciario edile327 od obbligo di trasmettere direttamente al subappaltatore il pagamento del committente328. Un organizzazione ritiene che le convenzioni contrattuali non offrono una protezione sufficiente nei confronti del rischio di dover pagare a doppio, ma che ha maggiore importanza garantire la remunerazione329. Per numerosi partecipanti330 è

importante la scelta oculata dell’imprenditore generale (in particolare in caso di acquisto di costruzioni su progetto). Molti partecipanti ritengono equilibrato e funzionale il diritto

vigente331. Si temono nuove normative perché la modifica è sfavorevole ai subappaltatori e alle imprese edili332 e danneggia le PMI333. Un’organizzazione334 attira l’attenzione sul fatto che una nuova normativa potrebbe comportare un obbligo del committente di effettuare una prestazione preventiva o un obbligo di garantire la remunerazione mediante cauzione.

Un’organizzazione considera inoltre che una soluzione più equilibrata è possibile soltanto in via contrattuale e non mediante una modifica di legge e deplora anche il fatto che i progettisti non dispongano di uno strumento equivalente all’ipoteca legale degli artigiani e

imprenditori335. Un Cantone336 ritiene possibili accordi sugli obblighi di informazione e di consulenza elaborati con il concorso dei Cantoni e delle associazioni. Auspica inoltre il coinvolgimento dei Cantoni nell’eventuale modifica di legge e, se del caso, per precisare la necessità di modificare l’oggetto dell’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori alla luce dello sviluppo della tecnologia edile.

Al momento un Cantone e 2 organizzazioni rinunciano espressamente a rispondere alle domande poste337.

5 Altre proposte

Un Cantone suggerisce di affrontare altri punti relativi alla garanzia per i difetti di costruzione nell’ambito della proprietà per piani338. Un altro Cantone ritiene che non sia più necessario intervenire a livello legislativo per quanto riguarda il diritto alla riparazione nella proprietà per piani339.

Numerosi partecipanti si sono espressi sul termine di prescrizione. 2 organizzazioni chiedono che tale termine sia prolungato a dieci anni per le pretese dei committenti e dei compratori di un fondo con una costruzione ancora da costruire o costruita meno di un anno prima

324 ASIC (pag. 4), KSE (pag. 4), metal.suisse.

325 FMB, SMGV (pag. 8).

326 Holzbau Schweiz, SSIC (pag. 4), USAM, SMGV (pag. 8).

327 SSIC (pag. 4).

328 SSIC (pag. 4).

329 Entwicklung Schweiz.

330 ASIC (pag. 4), Halter AG, KSE (pag. 4), SSIC (pag. 4), USAM.

331 Construction romande, Entwicklung Schweiz, FER, FMB, ASIC (pag. 4), Halter AG, KSE (pag. 4), metal.suisse, SMGV (pag. 2, 8).

332 FMB, SSIC (pag. 4), SVIT Schweiz.

333 metal.suisse.

334 Halter AG.

335 SIA.

336 VS.

337 SH, Costruzionesvizzera, Forum PMI.

338 TG.

339 BE (cfr. 4.2.1 In genere).