Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/46: Revisione del Codice delle obbligazioni (Difetti di costruzione) · 28 pagine

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Rapporto sulla consultazione: revisione del Codice delle obbligazioni (Difetti di costruzione)

permettono quantomeno di ottenere una consulenza giuridica43. 4 organizzazioni44 non muovono alcuna obiezione al prolungamento a 60 giorni.

Per alcuni partecipanti l’avamprogetto non va abbastanza lontano: 2 Cantoni,45 2 partiti46 e 5 organizzazioni47 approvano un prolungamento che migliori la posizione giuridica del committente, ma ritengono troppo breve la durata prevista di 60 giorni. Propongono un termine di 120 giorni48 o di due anni (in parte nel senso di un allineamento alla norma

SIA 118)49 nonché la soppressione del termine per la segnalazione dei difetti e della

perenzione dei diritti per i difetti50. Un’organizzazione ritiene fondato un termine di 120 giorni a causa della complessità dei chiarimenti necessari, delle conseguenze negative di un termine di 60 giorni sulla certezza del diritto e nell’ottica di una proposta di transazione giudiziaria51.

Un Cantone52, un partito53 e 8 organizzazioni54 ritengono che l’abolizione della perenzione conseguente sia la soluzione migliore. Un’organizzazione propone una normativa analoga all’articolo 257g capoverso 2 CO o all’articolo 173 capoverso 2 della norma SIA 11855. Sono fatti valere i seguenti argomenti:

 la perenzione conseguente è troppo severa e svantaggia i committenti senza esperienza in affari56;

 la necessità di un termine per l’avviso dei difetti è dubbia57;

 già oggi termini più lunghi sono abituali e accettati nell’economia (norma SIA 118, contratti d’appalto modello dei committenti pubblici)58;

 il termine per l’avviso dei difetti e la perenzione conseguente rappresentano un

compromesso storico59. La perenzione conseguente è attualmente priva di qualsiasi fondamento giuridico ed economico60;

 l’obbligo di ridurre i danni61 e l’approvazione espressa dei difetti manifesti all’atto del ricevimento darebbe una protezione sufficiente62;

 una protezione supplementare verrebbe dalle regole sull’onere probatorio e dai termini di prescrizione63.

43 ACSI, FRC.

44 Construction romande, FER, FMB, UNIL.

45 GE, JU.

46 pvl, PS.

47 ACSI, Casafair, FRC, FSA (pag. 2 seg.), UCS.

48 UCS.

49 GE, pvl, PS, Casafair; anche SIA propone un tale allineamento.

50 JU, pvl, ACSI, Casafair, FRC, FSA (pag. 3 seg.).

51 UCS.

52 JU.

53 pvl.

54 ACSI, CATEF (pag. 3 seg.), Casafair, CFC, FRC, HEV Schweiz (pag. 3, 5), Nexus Avocats (pag. 2), FSA (pag. 2 seg.).

55 FSA (pag. 4).

56 JU, CATEF (pag. 3 seg.), HEV Schweiz (pag. 2 seg., 5), Nexus Avocats (pag. 1 seg.), FSA (pag. 3).

57 pvl, Casafair.

58 pvl, Casafair, CFC, FSA (pag. 2).

59 CFC.

60 CATEF (pag. 4), CFC, FSA (pag. 2 seg.).

61 pvl, ACSI, Casafair, CFC, FRC, Nexus Avocats (pag. 2), FSA (pag. 4).

62 pvl, Casafair.

63 FSA (pag. 4).