Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/46: Revisione del Codice delle obbligazioni (Difetti di costruzione) · 28 pagine

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Rapporto sulla consultazione: revisione del Codice delle obbligazioni (Difetti di costruzione)

Un Cantone64 e due organizzazioni65 sono invece esplicitamente contrari alla soppressione della perenzione conseguente, perché l’impresa deve essere in chiaro sulla situazione giuridica e di fatto il più rapidamente possibile e perché tale soppressione favorirebbe

eccessivamente il committente.

Un Cantone66 e 6 organizzazioni67 ritengono che 60 giorni siano un termine troppo lungo e propongono un termine più breve. Cinque partecipanti68 propongono un termine di 30 giorni, un’associazione69 un termine dai 20 ai 30 giorni al massimo e un’organizzazione70 ne

propone uno di 14 giorni. Sono citati come motivi il fatto che un termine breve impedisce un aumento del danno71 e provvede alla certezza del diritto72, che un termine di 60 giorni

complica l’amministrazione delle prove73, che non vi sono motivi tecnici o amministrativi a favore di un aumento, che i committenti sono in una migliore posizione negoziale74 e che l’obbligo di ridurre i danni può, in definitiva, essere svantaggioso per il committente75.

Un’organizzazione76 approva il termine di 60 giorni soltanto per i difetti palesi. In caso di difetti nascosti rimarrebbe opportuno un avviso immediato al fine di evitare danni successivi, come previsto anche dalla norma SIA 118.

Contro il prolungamento del termine per la segnalazione dei difetti si sono pronunciate due organizzazioni e un’altra organizzazione è contraria ad alcuni aspetti di tale prolungamento77. Fanno valere che l’attuale normativa legale è equilibrata78 e lascia un margine di manovra ai giudici79, che la natura dispositiva permette una diversa normativa contrattuale80, che un termine di 60 giorni sarebbe fonte di problemi e incertezza del diritto in caso di danni

successivi e avrebbe conseguenze finanziarie negative per le imprese (in particolare

sull’iscrizione di un’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori)81. Un’organizzazione chiede un rimando all’articolo 372 CO secondo cui il prezzo dell’opera è dovuto alla consegna indipendentemente dall’assenza di difetti e una normativa legale differenziata riguardo al momento dell’obbligo di verifica e di consegna82.

64 AI.

65 SSIC (pag. 2), suissetec.

66 BS.

67 CP, Pavidensa (cfr. parere Involucro edilizio svizzera, pag. 2, 4 seg.), SMGV (pag. 2 seg.), Swissmem, Uni ZH (pag. 5, alcuni studenti), USPI Suisse.

68 BS, CP, Swissmem, Uni ZH (pag. 5, alcuni studenti), USPI Suisse.

69 Ciò sarebbe accettabile per la SMGV (pag. 2 seg.).

70 Pavidensa (cfr. parere Involucro edilizio svizzera, pag. 2, 4 seg.).

71 CP, Swissmem, USPI Suisse.

72 CP, USPI Suisse.

73 BS.

74 Pavidensa (cfr. parere Involucro edilizio svizzera, pag. 2, 4 seg.).

75 Swissmem.

76 EIT Swiss

77 Holzbau Schweiz, SMGV (pag. 2) nonché una minoranza di studenti di UNI ZH (pag. 7).

78 SMGV (pag. 2).

79 Uni ZH (pag. 7).

80 Holzbau Schweiz, SMGV (pag. 3).

81 Holzbau Schweiz, SMGV (pag. 3 seg.).

82 SMGV (pag. 5).