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Consultazione 2021/100: Ordinanza dell’UDSC relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nella negoziazione dei metalli preziosi bancari (ordinanza UDSC sul riciclaggio di denaro, ORD-UDSC) · 25 pagine

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Ordinanza dell’UDSC relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel commercio di metalli preziosi bancari «%ASFF_YYYY_ID»

patrimoniali è, in certi Paesi, escluso o seriamente limitato per motivi di ordine giuridico o pratico, ne informa senza indugio l’Ufficio centrale.

4L’intermediario finanziario che fa parte di un gruppo di saggiatori del commercio svizzero o estero garantisce agli organi di sorveglianza interni e alla società di audit del gruppo l’accesso, in caso di bisogno, alle informazioni relative a determinate relazioni d’affari, nella misura necessaria alla sorveglianza globale dei rischi giuridici e di reputazione.

Art. 48 Condizioni per il ricorso a terzi

1L’intermediario finanziario può incaricare, mediante accordo scritto, persone e imprese dell’identificazione della controparte, dell’accertamento relativo al detentore del controllo o all’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali nonché dei chiarimenti complementari richiesti se:

a. sceglie con cura la persona incaricata;

b. istruisce la persona incaricata sul suo compito; e

c. può controllare se la persona incaricata rispetta gli obblighi di diligenza.

2L’intermediario finanziario può affidare, senza accordo scritto, l’osservanza di questi obblighi di diligenza

a. a un servizio all’interno di un gruppo di società o gruppo se le norme di diligenza applicabili sono equivalenti; o

b. a un altro intermediario finanziario se quest’ultimo è sottoposto a una vigilanza e a una regolamentazione equivalenti in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e ha adottato provvedimenti volti a osservare gli obblighi di diligenza in modo equivalente.

3I terzi cui si è fatto ricorso non possono ricorrere a loro volta a ulteriori persone o imprese.

Art. 49 Modalità del ricorso a terzi

1L’intermediario finanziario rimane in ogni caso responsabile, dal profilo del diritto in materia di vigilanza, del congruo adempimento dei compiti per cui è ricorso a persone e imprese secondo l’articolo 48.

2Esso acquisisce agli atti una copia dei documenti che sono serviti per l’osservanza degli obblighi in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e si fa confermare per scritto che le copie consegnategli sono conformi ai documenti originali.

3Esso verifica personalmente la plausibilità dei risultati dei chiarimenti complementari.