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Consultazione 2021/100: Ordinanza dell’UDSC relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nella negoziazione dei metalli preziosi bancari (ordinanza UDSC sul riciclaggio di denaro, ORD-UDSC) · 25 pagine
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Ordinanza dell’UDSC relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel commercio di metalli preziosi bancari «%ASFF_YYYY_ID»
e. persone vicine alle persone di cui alla lettera d in conformità all’articolo 2a capoverso 2 LRD.
6Le relazioni d’affari secondo i capoversi 3 lettere a, b e d nonché 4 sono considerate relazioni d’affari che comportano un rischio elevato indipendentemente dal fatto che le persone interessate agiscano quale:
a. controparte;
b. detentore del controllo;
c. persona avente economicamente diritto dei valori patrimoniali;
d. persona con procura.
7L’intermediario finanziario individua le relazioni d’affari che comportano un rischio elevato e le designa come tali per l’uso interno.
8Un intermediario finanziario che mantiene fino a 20 relazioni d’affari continue non deve stabilire criteri che indicano le relazioni d’affari che comportano un rischio elevato.
Art. 31 Transazioni che comportano un rischio elevato
1L’intermediario finanziario stabilisce criteri per il riconoscimento di transazioni che comportano un rischio elevato.
2In funzione dell’attività dell’intermediario finanziario vengono presi in considerazione in particolare i criteri seguenti:
a. l’ammontare degli afflussi e dei deflussi dei valori patrimoniali;
b. divergenze considerevoli quanto a tipo, volume e frequenza delle transazioni rispetto a quelle normalmente effettuate nell’ambito della relazione d’affari;
c. divergenze considerevoli quanto a tipo, volume e frequenza delle transazioni rispetto a quelle normalmente effettuate nell’ambito di relazioni d’affari simili;
d. il Paese di provenienza o di destinazione dei valori patrimoniali, segnatamente se provengono da o sono destinati a un Paese che il GAFI considera a rischio elevato oppure non cooperativo.
3Sono considerate in ogni caso transazioni che comportano un rischio elevato le transazioni nell’ambito delle quali all’inizio di una relazione d’affari vengono fisicamente apportati, in una volta o in modo scaglionato, valori patrimoniali per un controvalore superiore a 100 000 franchi.
Art. 32 Chiarimenti complementari in caso di rischio elevato
1L’intermediario finanziario procede, con un dispendio proporzionato, a chiarimenti complementari riguardanti le relazioni d’affari o le transazioni che comportano un rischio elevato.
2A seconda delle circostanze, occorre chiarire segnatamente: