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Consultazione 2021/100: Ordinanza dell’UDSC relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nella negoziazione dei metalli preziosi bancari (ordinanza UDSC sul riciclaggio di denaro, ORD-UDSC) · 25 pagine
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Ordinanza dell’UDSC relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel commercio di metalli preziosi bancari «%ASFF_YYYY_ID»
e. gli obblighi di chiarimento particolari in caso di rischio elevato secondo l’articolo 32.
2Ciò vale in particolare per le filiali e le succursali situate in Paesi che a livello internazionale sono da considerarsi a rischio elevato.
3L’intermediario finanziario informa l’Ufficio centrale se le prescrizioni locali escludono l’applicazione delle disposizioni fondamentali della presente ordinanza o la loro applicazione gli causa un serio svantaggio concorrenziale.
4La comunicazione di transazioni o relazioni d’affari sospette nonché l’eventuale blocco dei beni sono regolati dalle disposizioni del Paese ospitante.
Art. 47 Sorveglianza globale dei rischi giuridici e di reputazione
1L’intermediario finanziario che possiede succursali all’estero oppure dirige un gruppo di saggiatori del commercio con società estere deve rilevare, limitare e sorvegliare in maniera globale i suoi rischi giuridici e di reputazione legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Segnatamente esso provvede affinché:
a. il suo servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro o un altro servizio indipendente svolga periodicamente un’analisi del rischio su base consolidata;
b. disponga, almeno su base annuale, di un rendiconto standardizzato contenente informazioni sufficienti dal punto di vista quantitativo e qualitativo sulle succursali e sulle società del gruppo, in modo tale da poter valutare in maniera affidabile e su base consolidata i suoi rischi giuridici e di reputazione;
c. le succursali e le società del gruppo lo informino di propria iniziativa e tempestivamente in merito all’avvio e al proseguimento delle relazioni d’affari globalmente più importanti dal punto di vista del rischio, alle transazioni globalmente più importanti dal punto di vista del rischio nonché ad altre variazioni sostanziali dei rischi giuridici e di reputazione, in particolare se queste riguardano valori patrimoniali importanti o persone politicamente esposte;
d. il servizio del gruppo responsabile della compliance svolga regolarmente controlli interni basati sul rischio, compresi controlli a campione di singole relazioni d’affari in loco presso le succursali e le società del gruppo.
2Esso assicura che:
a. gli organi di sorveglianza interni, segnatamente il servizio del gruppo responsabile della compliance e l’organo di revisione interno, nonché la società di audit del gruppo dispongano, in caso di bisogno, di un accesso alle informazioni concernenti le singole relazioni d’affari presso tutte le succursali e le società del gruppo;
b. su richiesta, le succursali e le società del gruppo mettano rapidamente a disposizione degli organi competenti del gruppo le informazioni necessarie alla sorveglianza globale dei rischi giuridici e di reputazione.
3Se un intermediario finanziario constata che l’accesso alle informazioni relative alle controparti, ai detentori del controllo, agli aventi economicamente diritto dei valori