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Consultazione 2021/100: Ordinanza dell’UDSC relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nella negoziazione dei metalli preziosi bancari (ordinanza UDSC sul riciclaggio di denaro, ORD-UDSC) · 25 pagine

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Ordinanza dell’UDSC relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel commercio di metalli preziosi bancari «%ASFF_YYYY_ID»

2Se la controparte non può essere identificata, l’intermediario finanziario rifiuta di entrare in relazione d’affari o interrompe la relazione d’affari in virtù dell’articolo 39.

Sezione 2 Accertamento relativo all’avente economicamente diritto di un’impresa

Art. 17 Principo

1Se la controparte è una persona giuridica o una società di persone non quotata in borsa con attività operative o una filiale controllata a maggioranza da una siffatta società, l’intermediario finanziario richiede alla controparte una dichiarazione scritta che indichi chi detiene, in qualità di detentore del controllo, direttamente o indirettamente, da solo o d’intesa con terzi, almeno il 25 per cento del capitale o dei voti della società.

2Se la società non è controllata dalle persone di cui al capoverso 1, l’intermediario finanziario richiede alla controparte una dichiarazione scritta che indichi chi controlla in altro modo la società in qualità di detentore del controllo..

3Se non è possibile accertare i detentori del controllo secondo i capoversi 1 e 2, in via sostitutiva l’intermediario finanziario richiede alla controparte, anziché al detentore del controllo, una dichiarazione scritta che indichi la persona preposta alla direzione

4I capoversi 1–3 si applicano per l’avvio di relazioni d’affari continue.

5Alle operazioni di cassa si applicano i capoversi 1–3 se una o più transazioni che sembrano legate tra di loro superano l’importo di 15 000 franchi. L’intermediario finanziario richiede la dichiarazione al più tardi immediatamente dopo aver effettuato la transazione.

Art. 18 Informazioni necessarie

1La dichiarazione scritta della controparte concernente il detentore del controllo contiene le informazioni relative a cognome, nome e indirizzo del domicilio del detentore del controllo.

2Se il detentore del controllo proviene da un Paese nel quale l’indirizzo del domicilio non è utilizzato, l’obbligo di disporre di questa informazione decade. Tale deroga deve essere motivata in una nota agli atti.

Art. 19 Eccezioni all’obbligo di accertamento

L’intermediario finanziario può rinunciare a una dichiarazione scritta concernente il detentore del controllo, a condizione che si tratti di una delle seguenti controparti:

a. società quotate in borsa o una filiale controllata a maggioranza da siffatte società;

b. autorità;