Progetto
Consultazione 2021/100: Ordinanza dell’UDSC relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nella negoziazione dei metalli preziosi bancari (ordinanza UDSC sul riciclaggio di denaro, ORD-UDSC) · 25 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 19Fedlex · Progetto
Ordinanza dell’UDSC relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel commercio di metalli preziosi bancari «%ASFF_YYYY_ID»
a. sorveglia, d’intesa con l’organo di revisione interno, la società di audit e i responsabili gerarchici, l’esecuzione delle direttive interne sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;
b. definisce i parametri del sistema di sorveglianza delle transazioni secondo l’articolo 37;
c. ordina la valutazione delle comunicazioni generate dal sistema di sorveglianza delle transazioni;
d. ordina i chiarimenti complementari secondo l’articolo 32 o li esegue di persona;
e. assicura che il competente organo di direzione riceva le informazioni necessarie per decidere in merito all’avvio o al proseguimento di relazioni d’affari in conformità all’articolo 36.
2Il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro o un altro servizio indipendente svolge inoltre, tenendo conto del settore d’attività e del tipo di relazioni d’affari intrattenute dall’intermediario finanziario, un’analisi del rischio nell’ottica della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e tiene in particolare in considerazione la sede o il domicilio del cliente, il segmento dei clienti nonché i prodotti e i servizi offerti. L’analisi del rischio deve essere approvata dal consiglio di amministrazione o dall’organo superiore di direzione e va aggiornata periodicamente.
3Una persona interna incaricata della sorveglianza ai sensi del capoverso 1 non può controllare una relazione d’affari della quale è direttamente responsabile.
4L’intermediario finanziario può, sotto la propria responsabilità, designare quale servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro anche specialisti esterni se:
a. in ragione della sua dimensione o della sua organizzazione non è in grado di istituire un proprio servizio; o
b. l’istituzione di un tale servizio sarebbe sproporzionata.
Art. 43 Competenza decisionale in caso di comunicazioni
L’organo superiore di direzione decide in merito alle comunicazioni secondo l’articolo 9 LRD o secondo l’articolo 305tercapoverso 2 CP11. Può delegare questo compito a uno o più dei suoi membri non direttamente responsabili della relazione d’affari, al servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro o a un altro servizio a maggioranza indipendente.
Art. 44 Direttive interne
1L’intermediario finanziario emana direttive interne sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e le comunica alle persone interessate in forma adeguata. Tali direttive devono essere approvate dal consiglio di amministrazione o dalla direzione generale.
11 RS 311.0