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Consultazione 2021/100: Ordinanza dell’UDSC relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nella negoziazione dei metalli preziosi bancari (ordinanza UDSC sul riciclaggio di denaro, ORD-UDSC) · 25 pagine
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Ordinanza dell’UDSC relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel commercio di metalli preziosi bancari «%ASFF_YYYY_ID»
3Le autorità sono identificate sulla base di statuti o decisioni appropriati o sulla base di altri documenti o fonti equivalenti.
4Al momento dell’identificazione, l’estratto del registro, l’attestato dell’ufficio di revisione e l’estratto di elenchi o banche dati non devono essere datati di più di 12 mesi e devono essere aggiornati.
Art. 10 Forma e trattamento dei documenti
1L’intermediario finanziario si fa consegnare i documenti di identificazione in originale o in copia autenticata.
2Esso acquisisce agli atti la copia autenticata o fa una copia del documento presentatogli, sul quale conferma di avere esaminato l’originale o la copia autenticata e appone la data e la firma sulla copia.
Art. 11 Attestazione di autenticità
1L’attestazione di autenticità della copia del documento di identificazione può essere rilasciata da:
a. un notaio o un ente pubblico normalmente preposto al rilascio di tali attestazioni;
b. un intermediario finanziario secondo l’articolo 2 capoverso 2 o 3 LRD con domicilio o sede in Svizzera;
c. un avvocato abilitato a esercitare la professione in Svizzera;
d. un intermediario finanziario che esercita un’attività secondo l’articolo 2 capoverso 2 o 3 LRD e con domicilio o sede all’estero, sempre che sia sottoposto a una vigilanza e a una regolamentazione equivalenti in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
2È considerata attestazione di autenticità valida anche la copia del documento d’identità presente nella banca dati di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto secondo la legge del 18 marzo 20164 sulla firma elettronica in combinazione con un’autenticazione elettronica effettuata dalla controparte in questo ambito. Questa copia del documento d’identità deve essere richiesta nel quadro del rilascio di un certificato qualificato.
Art. 12 Rinuncia all’attestazione di autenticità e
mancanza dei documenti di identificazione
1L’intermediario finanziario può rinunciare all’attestazione di autenticità se adotta altri provvedimenti che gli consentono di verificare l’identità e l’indirizzo della controparte. I provvedimenti devono essere documentati.