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Consultazione 2021/100: Ordinanza dell’UDSC relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nella negoziazione dei metalli preziosi bancari (ordinanza UDSC sul riciclaggio di denaro, ORD-UDSC) · 25 pagine

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Ordinanza dell’UDSC relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel commercio di metalli preziosi bancari «%ASFF_YYYY_ID»

4In caso di relazioni d’affari con trust, il trustee deve essere identificato. Inoltre, il trustee deve confermare per scritto di essere autorizzato ad avviare per conto del trust una relazione d’affari con l’intermediario finanziario.

Art. 7 Persone fisiche e titolari di imprese individuali

1Al momento dell’avvio di una relazione d’affari con una persona fisica o un titolare di un’impresa individuale, l’intermediario finanziario identifica la controparte in base a un documento di identificazione.

2Se la relazione d’affari è avviata senza un contatto personale tra le parti, l’intermediario finanziario verifica anche l’indirizzo del domicilio mediante scambio di corrispondenza o qualsiasi altro mezzo equivalente e acquisisce agli atti una copia autenticata del documento di identificazione.

3Sono ammessi tutti i documenti di identificazione rilasciati da un’autorità svizzera o estera e provvisti di fotografia.

Art. 8 Società semplici

1Al momento dell’avvio di una relazione d’affari con una società semplice, l’intermediario finanziario identifica la controparte controllando a scelta l’identità:

a. di tutti i soci; oppure

b. di almeno un socio e delle persone che hanno il diritto di firma nei confronti dell’intermediario finanziario.

2L’articolo 7 capoversi 2 e 3 si applica per analogia.

Art. 9 Persone giuridiche, società di persone e autorità

1Al momento dell’avvio di una relazione d’affari con una persona giuridica o una società di persone iscritta nel registro di commercio svizzero o in un registro estero equivalente, l’intermediario finanziario identifica la controparte sulla base di uno dei seguenti documenti:

a. estratto del registro rilasciato dall’ufficiale del registro;

b. estratto scritto di una banca dati gestita dall’autorità del registro;

c. estratto scritto di elenchi e banche dati amministrati da privati, purché affidabili.

2Le persone giuridiche e le società di persone non iscritte nel registro di commercio svizzero o in un registro estero equivalente sono identificate sulla base di uno dei seguenti documenti:

a. statuto, atto costitutivo o contratto di costituzione, attestato dell’ufficio di revisione, autorizzazione ufficiale a esercitare l’attività oppure documento equivalente;

b. estratto scritto di elenchi e banche dati amministrati da privati, purché affidabili.