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Consultazione 2021/100: Ordinanza dell’UDSC relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nella negoziazione dei metalli preziosi bancari (ordinanza UDSC sul riciclaggio di denaro, ORD-UDSC) · 25 pagine
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Ordinanza dell’UDSC relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel commercio di metalli preziosi bancari «%ASFF_YYYY_ID»
d. un intermediario finanziario con sede all’estero che esercita un’attività secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera d LRD e tiene personalmente conti;
e. un istituto di previdenza professionale esonerato dall’obbligo fiscale secondo l’articolo 2 capoverso 4 lettera b LRD.
2Una dichiarazione concernente l’avente economicamente diritto è sempre richiesta alla controparte se:
a. sussistono elementi di sospetto di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo;
b. l’Ufficio centrale ha messo in guardia contro abusi in generale o contro una determinata controparte;
c. la controparte ha la sede o il domicilio in un Paese contro i cui istituti finanziari l’Ufficio centrale ha messo in guardia in generale.
Art. 26 Forma d’investimento collettivo o società di
partecipazione come controparte
1Se la controparte è una forma d’investimento collettivo o una società di partecipazione fino a 20 investitori, l’intermediario finanziario richiede una dichiarazione concernente gli aventi economicamente diritto.
2Se la controparte è una forma d’investimento collettivo o una società di partecipazione con più di 20 investitori, l’intermediario finanziario richiede una dichiarazione concernente gli aventi economicamente diritto solo se le forme d’investimento o le società di partecipazione non sono sottoposte a una vigilanza e a una regolamentazione adeguate in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
3È possibile rinunciare a una dichiarazione concernente l’avente economicamente diritto se:
a. la forma d’investimento collettivo o la società di partecipazione è quotata in borsa;
b. un intermediario finanziario ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 funge da promotore o sponsor per una forma d’investimento collettivo o una società di partecipazione e dimostra di applicare una regolamentazione adeguata in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
Art. 27 Società semplici
Se in una relazione d’affari con i soci di una società semplice i soci stessi sono gli aventi economicamente diritto, non è necessario richiedere una dichiarazione concernente gli aventi economicamente diritto se la società semplice persegue lo scopo di salvaguardare gli interessi dei loro membri o dei loro beneficiari mediante un’azione comune oppure si propone un fine politico, religioso, scientifico, artistico, di pubblica utilità, ricreativo o simile, è composta da più di quattro soci e non intrattiene alcun contatto con Paesi a rischio elevato.