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Consultazione 2021/100: Ordinanza dell’UDSC relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nella negoziazione dei metalli preziosi bancari (ordinanza UDSC sul riciclaggio di denaro, ORD-UDSC) · 25 pagine

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Ordinanza dell’UDSC relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel commercio di metalli preziosi bancari «%ASFF_YYYY_ID»

a. se la controparte è l’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali apportati;

b. qual è la provenienza dei valori patrimoniali apportati;

c. a quale scopo vengono utilizzati i valori patrimoniali prelevati;

d. qual è l’origine dei valori patrimoniali della controparte e dell’avente economicamente diritto dell’impresa o dei valori patrimoniali;

e. qual è l’attività professionale o commerciale della controparte e dell’avente economicamente diritto dell’impresa o dei valori patrimoniali;

f. se la controparte, il detentore del controllo o l’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali è una persona politicamente esposta.

Art. 33 Mezzi di chiarimento

1A seconda delle circostanze, i chiarimenti comprendono segnatamente:

a. la raccolta di informazioni scritte oppure orali presso la controparte, il detentore del controllo o l’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali;

b. visite nei luoghi in cui la controparte, il detentore del controllo o l’avente economicamente diritto svolge la propria attività;

c. la consultazione di fonti e banche dati pubblicamente accessibili;

d. eventualmente, informazioni presso persone degne di fiducia.

2L’intermediario finanziario verifica se i risultati dei chiarimenti sono plausibili e li documenta.

Art. 34 Momento in cui hanno luogo i chiarimenti complementari

Se in una relazione d’affari riconosce un rischio elevato, l’intermediario finanziario procede senza indugio ai chiarimenti complementari e li esegue il più rapidamente possibile.

Art. 35 Avvio di relazioni d’affari che comportano un rischio elevato

L’avvio di relazioni d’affari che comportano un rischio elevato necessita dell’accordo di un superiore gerarchico, di un organo superiore oppure della direzione.

Art. 36 Responsabilità dell’organo superiore di direzione in caso di rischio

elevato

1L’organo superiore di direzione o almeno uno dei suoi membri decide in merito:

a. all’avvio di relazioni d’affari che comportano un rischio elevato secondo l’articolo 30 capoversi 3 e 4 lettere a–c e annualmente in merito al proseguimento delle relazioni d’affari secondo l’articolo 30 capoversi 3 lettere a e b nonché 4 lettere a–c;