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Consultazione 2021/100: Ordinanza dell’UDSC relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nella negoziazione dei metalli preziosi bancari (ordinanza UDSC sul riciclaggio di denaro, ORD-UDSC) · 25 pagine

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Ordinanza dell’UDSC relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel commercio di metalli preziosi bancari «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 3 Definizioni

1Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

a. società di sede: le persone giuridiche, le società, gli istituti, le fondazioni, i trust, le società fiduciarie e le formazioni analoghe che non esercitano un’attività commerciale, di fabbricazione o un’altra attività gestita secondo criteri commerciali. Non sono considerate come società di sede, le società che:

1. perseguono lo scopo di salvaguardare gli interessi dei loro membri o dei loro beneficiari mediante un’azione comune oppure si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, di pubblica utilità, ricreativo o simile,

2. detengono la maggioranza delle partecipazioni in una o più società con attività operative nell’intento di accorparle, mediante la maggioranza di voti o in altro modo, sotto un’unica direzione e il cui scopo principale non consiste nell’amministrare il patrimonio di terzi (società holding o sub-holding), a condizione che la società holding o sub-holding eserciti effettivamente le sue facoltà di direzione e controllo;

b. detentori del controllo: le persone fisiche che, tramite voti o capitale, esercitano, per almeno il 25 per cento direttamente o indirettamente, da sole o d’intesa con terzi oppure in altro modo, il controllo su una persona giuridica o una società di persone con attività operative e sono considerate come aventi economicamente diritto di tali imprese con attività operative da esse controllate, o in via sostitutiva la persona preposta alla direzione;

c. relazione d’affari continua: una relazione con un cliente intrattenuta con un saggiatore del commercio svizzero o una società del gruppo svizzera secondo l’articolo 42bisLCMP e che non si limita a eseguire attività assoggettate uniche;

d. operazioni di cassa: l’acquisto e la vendita di metalli preziosi in contanti, sempre che queste operazioni non siano legate a una relazione d’affari continua;

e. valori patrimoniali: mezzi di pagamento di ogni tipo, in particolare anche metalli preziosi bancari e materie da fondere.

2Per i metalli preziosi bancari e le materie da fondere valgono le definizioni secondo l’articolo 1 LCMP e l’articolo 178 capoverso 2 dell’ordinanza dell’8 maggio 19343 sul controllo dei metalli preziosi.

3 RS 941.311