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Consultazione 2021/100: Ordinanza dell’UDSC relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nella negoziazione dei metalli preziosi bancari (ordinanza UDSC sul riciclaggio di denaro, ORD-UDSC) · 25 pagine
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Ordinanza dell’UDSC relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel commercio di metalli preziosi bancari «%ASFF_YYYY_ID»
c. intermediari finanziari secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettere a–dterLRD nonché istituzioni della previdenza professionale esonerate dall’obbligo fiscale con sede in Svizzera;
d. banche, società di intermediazione mobiliare, direzioni dei fondi, società di investimento ai sensi della legge del 23 giugno 20065 sugli investimenti collettivi, gestori di patrimoni collettivi, società di assicurazioni sulla vita con sede o domicilio all’estero, a condizione che siano sottoposte a una sorveglianza equivalente a quella del diritto svizzero;
e. altri intermediari finanziari con sede o domicilio all’estero, a condizione che siano sottoposti a una vigilanza prudenziale e a una regolamentazione adeguate in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;
f. società semplici.
Sezione 3 Accertamento relativo all’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali
Art. 20 Principo
1L’intermediario finanziario richiede alla controparte una dichiarazione scritta che indichi chi è la persona fisica avente economicamente diritto dei valori patrimoniali se la controparte non coincide con essa oppure se esso nutre dubbi sul fatto che la controparte coincida con essa, segnatamente se:
a. una persona che, in modo manifesto, non ha legami sufficientemente stretti con la controparte è in possesso di una procura che autorizza il prelievo di valori patrimoniali;
b. i valori patrimoniali apportati dalla controparte superano in modo manifesto la sua disponibilità finanziaria;
c. dai contatti con la controparte emergono altre constatazioni insolite;
d. la relazione d’affari è avviata senza un contatto personale.
2L’intermediario finanziario richiede alle persone giuridiche o alle società di persone non quotate in borsa con attività operative una dichiarazione scritta che indichi chi è la persona fisica avente economicamente diritto dei valori patrimoniali se è noto oppure se sussistono indizi concreti in merito al fatto che la persona giuridica o la società di persone con attività operative detiene i valori patrimoniali per conto di una terza persona.
3Se sussistono elementi di sospetto di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo, l’intermediario finanziario richiede alla controparte una dichiarazione scritta che indichi l’identità dell’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali.