Progetto

Consultazione 2021/100: Ordinanza dell’UDSC relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nella negoziazione dei metalli preziosi bancari (ordinanza UDSC sul riciclaggio di denaro, ORD-UDSC) · 25 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 10Fedlex · Progetto

Ordinanza dell’UDSC relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel commercio di metalli preziosi bancari «%ASFF_YYYY_ID»

4Le società di sede quotate in borsa e le filiali controllate a maggioranza da siffatte società non sono tenute a presentare una dichiarazione concernente l’avente economicamente diritto.

Art. 24 Unioni di persone, trust e altre unità patrimoniali

1Nel caso di unioni di persone, trust o altre unità patrimoniali, l’intermediario finanziario richiede alla controparte una dichiarazione scritta concernente le seguenti persone:

a. il fondatore effettivo;;

b. i trustee;

c. eventuali curatori, protettori o altre persone impiegate;

d. i beneficiari nominativamente indicati;

e. nel caso in cui non sia stato ancora nominativamente indicato alcun beneficiario: la cerchia di persone, suddivisa in categorie, che entra in considerazione come beneficiaria;

f. le persone abilitate a impartire istruzioni alla controparte o ai suoi organi;

g. nel caso di strutture revocabili: le persone abilitate a effettuare la revoca.

2Alle società con un funzionamento analogo a quello di unioni di persone, trust o altre unità patrimoniali si applica per analogia il capoverso 1.

3Un intermediario finanziario che avvia una relazione d’affari o esegue una transazione in qualità di trustee si identifica come tale nei confronti dell’intermediario finanziario della controparte o del partner della transazione.

Art. 25 Intermediario finanziario sottoposto a vigilanza in virtù di una legge

speciale o istituto di previdenza professionale esonerato dall’obbligo fiscale come controparte

1Non è necessario richiedere una dichiarazione concernente l’avente economicamente diritto se la controparte è:

a. un intermediario finanziario ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 lettere a o b–c LRD con domicilio o sede in Svizzera;

b. una società di intermediazione mobiliare secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera d LRD con sede in Svizzera che tiene personalmente conti secondo l’articolo 44 capoverso 1 lettera a della legge del 15 giugno 20186 sugli istituti finanziari;

c. un intermediario finanziario con domicilio o sede all’estero che esercita un’attività secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettere a o b–c LRD e che è sottoposto a una vigilanza e a una regolamentazione equivalenti;

6 RS 954.1