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Consultazione 2021/100: Ordinanza dell’UDSC relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nella negoziazione dei metalli preziosi bancari (ordinanza UDSC sul riciclaggio di denaro, ORD-UDSC) · 25 pagine
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Ordinanza dell’UDSC relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel commercio di metalli preziosi bancari «%ASFF_YYYY_ID»
Sezione 4 Nuovo accertamento relativo all’avente economicamente diritto e insuccesso dell’accertamento
Art. 28 Nuovo accertamento relativo al detentore del controllo e dell’avente
economicamente diritto dei valori patrimoniali
1Nel corso della relazione d’affari occorre procedere nuovamente all’accertamento relativo al detentore del controllo e dell’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali se sorgono dubbi circa:
a. l’esattezza delle informazioni fornite dal detentore del controllo;
b. il fatto che il detentore del controllo sia l’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali;
c. l’esattezza della dichiarazione della controparte o dal detentore del controllo riguardo all’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali.
2L’intermediario finanziario può rinunciare all’accertamento della controparte se quest’ultima è già stata verificata in seno al gruppo di società cui appartiene l’intermediario finanziario in modo equiparabile a quello previsto dalla presente ordinanza.
Art. 29 Insuccesso dell’accertamento
1I documenti e le informazioni necessari per accertare il detentore del controllo o l’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali devono essere interamente acquisiti prima di effettuare qualsiasi transazione nell’ambito di una relazione d’affari.
2Se in merito all’esattezza della dichiarazione della controparte sussistono dubbi che non possono essere dissolti con ulteriori chiarimenti, l’intermediario finanziario rifiuta di entrare in relazione d’affari o interrompe la relazione d’affari in virtù dell’articolo 39.
Sezione 5 Obblighi di diligenza particolari
Art. 30 Relazioni d’affari che comportano un rischio elevato
1L’intermediario finanziario stabilisce criteri che indicano le relazioni d’affari che comportano un rischio elevato.
2In funzione dell’attività dell’intermediario finanziario vengono presi in considerazione in particolare i criteri seguenti:
a. la sede o il domicilio della controparte, del detentore del controllo o dell’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali, segnatamente se ha la sede in uno dei Paesi che il Gruppo d’azione finanziaria (GAFI) considera a rischio elevato oppure non cooperativo, nonché la nazionalità della controparte o dell’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali;