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Consultazione 2021/100: Ordinanza dell’UDSC relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nella negoziazione dei metalli preziosi bancari (ordinanza UDSC sul riciclaggio di denaro, ORD-UDSC) · 25 pagine
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Ordinanza dell’UDSC relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel commercio di metalli preziosi bancari «%ASFF_YYYY_ID»
2Se interrompe una relazione d’affari dubbiosa senza un sospetto fondato di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo e senza effettuare una comunicazione, l’intermediario finanziario può permettere un importante prelievo di metalli preziosi bancari soltanto in una forma tale da consentire alle autorità di perseguimento penale di seguire la traccia della transazione («paper trail»).
Sezione 6 Obbligo di allestire e conservare i documenti
Art. 40
1L’intermediario finanziario conserva in particolare i seguenti documenti:
a. una copia dei documenti che sono serviti per l’identificazione della controparte;
b. nei casi di cui alle sezioni 2 e 3 del presente capitolo, la dichiarazione scritta della controparte concernente l’identità del detentore del controllo o dell’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali;
c. una nota scritta relativa ai risultati dell’applicazione dei criteri secondo l’articolo 30;
d. una nota scritta o i documenti relativi ai risultati dei chiarimenti secondo l’articolo 32;
e. i documenti relativi alle transazioni effettuate;
f. una copia delle comunicazioni secondo l’articolo 9 capoverso 1 LRD e l’articolo 305ter capoverso 2 CP8;
g. un elenco delle sue relazioni d’affari rilevanti ai fini della LRD.
2I documenti devono permettere di ricostruire ogni singola transazione.
3I documenti e i giustificativi devono essere conservati in Svizzera, in un luogo sicuro e accessibile in ogni momento.
4La conservazione dei documenti in forma elettronica deve soddisfare le condizioni secondo gli articoli 9 e 10 dell’ordinanza del 24 aprile 20029 sui libri di commercio. Se il server utilizzato non è situato in Svizzera, l’intermediario finanziario deve disporre in Svizzera di una copia aggiornata, in forma cartacea o elettronica, dei documenti pertinenti.
5L’intermediario finanziario allestisce, organizza e conserva i suoi documenti in modo tale da:
a. soddisfare, entro un congruo termine, le richieste di informazioni e di sequestro da parte delle autorità di perseguimento penale o di altre autorità autorizzate, allegando i documenti necessari; e