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Consultazione 2021/100: Ordinanza dell’UDSC relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nella negoziazione dei metalli preziosi bancari (ordinanza UDSC sul riciclaggio di denaro, ORD-UDSC) · 25 pagine

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Ordinanza dell’UDSC relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel commercio di metalli preziosi bancari «%ASFF_YYYY_ID»

b. consentire a una delle seguenti autorità o persone di formarsi, entro un congruo termine, un giudizio attendibile sul rispetto degli obblighi in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo:

1. l’Ufficio centrale,

2. un incaricato dell’audit secondo l’articolo 25 della legge del 22 giugno 200710 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) cui fa ricorso,

3. un incaricato dell’inchiesta ai sensi dell’articolo 36 LFINMA da esso incaricato.

Sezione 7 Provvedimenti organizzativi

Art. 41 Servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro

1L’intermediario finanziario designa una o più persone qualificate che costituiscono il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro. Questo servizio fornisce sostegno e consigli ai responsabili gerarchici e alla direzione nell’attuazione della presente ordinanza, senza tuttavia liberare questi ultimi dalla loro responsabilità.

2Il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro prepara le direttive interne sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nonché pianifica e sorveglia la formazione interna in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

3Il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro di un intermediario finanziario deve svolgere esclusivamente i compiti di cui ai capoversi 1 e 2 se:

a. l’intermediario finanziario impiega non più di cinque persone a tempo pieno nell’impresa oppure realizza un ricavo lordo annuo inferiore a 2 milioni di franchi; e

b. il suo modello aziendale non presenta un rischio elevato.

4Se è necessario per sorvegliare il rispetto degli obblighi in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, l’Ufficio centrale può esigere anche da un intermediario finanziario che soddisfa le condizioni di cui al capoverso 3 che il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro svolga anche i compiti secondo l’articolo 42.

5I valori soglia di cui al capoverso 3 lettera a devono essere raggiunti in due di tre esercizi precedenti oppure essere previsti nella pianificazione dell’attività.

Art. 42 Ulteriori compiti del servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro

1Oltre ai compiti secondo l’articolo 41, il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro o un altro servizio indipendente sorveglia il rispetto degli obblighi in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, in particolare:

10 RS 956.1