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Consultazione 2021/100: Ordinanza dell’UDSC relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nella negoziazione dei metalli preziosi bancari (ordinanza UDSC sul riciclaggio di denaro, ORD-UDSC) · 25 pagine

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Ordinanza dell’UDSC relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel commercio di metalli preziosi bancari «%ASFF_YYYY_ID»

2Nelle direttive interne sono disciplinati in particolare:

a. i criteri applicati per individuare le relazioni d’affari che comportano un rischio elevato secondo l’articolo 30;

b. i criteri applicati per riconoscere le transazioni che comportano un rischio elevato secondo l’articolo 31 capoversi 1 e 2;

c. i principi per la sorveglianza delle transazioni secondo l’articolo 37;

d. i casi nei quali il servizio interno di lotta contro il riciclaggio di denaro è consultato e l’organo superiore di direzione è informato;

e. i principi della formazione dei collaboratori;

f. la politica dell’impresa nei confronti delle persone politicamente esposte;

g. la competenza per le comunicazioni all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro;

h. le modalità con le quali l’intermediario finanziario rileva, limita e sorveglia il rischio elevato;

i. gli importi massimi secondo gli articoli 30 capoverso 2 lettere d ed e nonché 31 capoverso 2 lettera a;

j. i criteri secondo i quali si può ricorrere a terzi secondo l’articolo 48;

k. la ripartizione interna all’impresa dei restanti compiti e competenze tra il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro e le altre unità incaricate dell’applicazione degli obblighi di diligenza.

Art. 45 Integrità e formazione

1La lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo esige personale integro e adeguatamente formato.

2L’intermediario finanziario provvede alla selezione accurata del personale e alla formazione regolare di tutti i collaboratori interessati in merito agli aspetti per loro rilevanti della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Art. 46 Succursali e società del gruppo all’estero

1L’intermediario finanziario provvede affinché le sue succursali all’estero o le sue società del gruppo attive nel commercio di metalli preziosi bancari all’estero rispettino i seguenti principi della LRD e delle presenti disposizioni:

a. i principi secondo gli articoli 4 e 5;

b. l’identificazione della controparte secondo gli articoli 6–13;

c. l’accertamento relativo al detentore del controllo o all’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali secondo gli articoli 20–27;

d. l’applicazione di un approccio basato sul rischio secondo gli articoli 30 e 31, segnatamente per quanto riguarda la classificazione in base al rischio delle relazioni d’affari e delle transazioni;