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Consultazione 2021/100: Ordinanza dell’UDSC relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nella negoziazione dei metalli preziosi bancari (ordinanza UDSC sul riciclaggio di denaro, ORD-UDSC) · 25 pagine

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Ordinanza dell’UDSC relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel commercio di metalli preziosi bancari «%ASFF_YYYY_ID»

4Se l’intermediario finanziario non nutre dubbi sul fatto che la controparte sia anche l’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali, lo documenta in forma adeguata

Art. 21 Informazioni necessarie

1La dichiarazione scritta della controparte concernente l’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali riporta le seguenti informazioni: cognome, nome, data di nascita, indirizzo del domicilio e nazionalità.

2La dichiarazione può essere firmata dalla controparte o da una persona con procura. Nel caso delle persone giuridiche, la dichiarazione deve essere firmata da una persona autorizzata secondo la documentazione della società.

3Se l’avente economicamente diritto proviene da un Paese nel quale la data di nascita o l’indirizzo del domicilio non sono utilizzati, l’obbligo di disporre di queste informazioni decade. Tale deroga deve essere motivata in una nota agli atti.

Art. 22 Operazioni di cassa

1L’intermediario finanziario richiede alla controparte una dichiarazione scritta che indichi l’identità dell’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali se una o più transazioni che sembrano legate tra di loro raggiungono o superano 15 000 franchi.

2L’intermediario finanziario richiede in ogni caso una siffatta dichiarazione:

a. se sussiste il dubbio che la controparte, il detentore del controllo o l’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali siano le stesse persone; o

b. se sussistono elementi di sospetto di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.

Art. 23 Società di sede

1Se la controparte è una società di sede, l’intermediario finanziario richiede alla controparte una dichiarazione scritta che indichi chi è l’avente economicamente diritto e il motivo per cui si ricorre a una società di sede.

2I seguenti indizi in particolare lasciano presumere che si è in presenza di una società di sede:

a. la società non dispone di locali propri, segnatamente nel caso in cui viene indicato un indirizzo c/o, una sede presso un avvocato, una fiduciaria o una banca; oppure

b. la società non dispone di personale proprio.

3Se, malgrado sussistano uno o entrambi gli indizi di cui al capoverso 2, l’intermediario finanziario non considera la controparte come società di sede, ne motiva le ragioni in una nota agli atti.